Raddoppio dei termini per denuncia penale e prova del prezzo nel preliminare (Cass. civ. Sez. V n. 577 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini di cui all’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 dipende esclusivamente dalla astratta presenza dei presupposti in presenza dei quali sussiste in capo al pubblico ufficiale l’obbligo della denuncia penale, a mente dell’art. 331 cod. proc. pen., restando indifferenti sia l’effettiva presentazione della denuncia sia l’esito del procedimento penale. La disciplina transitoria dell’art. 1, comma 132, legge n. 208/2015 non è retroattiva e fa salvi, per i periodi d’imposta anteriori, gli effetti degli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2014. Sul piano probatorio, la scrittura privata priva di data certa a norma dell’art. 2704 cod. civ. non è opponibile quanto alla data, e il contenuto negoziale può essere provato con ogni mezzo, anche presuntivo; ma la parte che lo contesti non è gravata di alcun onere probatorio e non può ritenersi realizzata un’inversione dell’onere della prova a suo carico.
Il Fatto
L’Agenzia accertava in capo al contribuente una plusvalenza da rivendita immobiliare, ritenendo che il prezzo effettivo di cessione fosse superiore a quello dichiarato e rideterminandolo in misura molto più elevata, sulla base di assegni tratti in favore del contribuente e di un familiare.
Il ricorso del contribuente era respinto in primo grado; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello, riconoscendo valore a un preliminare di vendita che attestava un prezzo d’acquisto più alto. Il contribuente proponeva un secondo appello, rigettato, e quindi ricorso per cassazione con otto motivi. L’Agenzia, a sua volta, proponeva ricorso incidentale con due motivi. La Corte disponeva la riunione dei procedimenti, applicando il criterio della prevenzione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il raddoppio dei termini, respingendo le censure del ricorrente. La legge n. 208/2015 ha abolito il raddoppio ma non retroattivamente: per i periodi d’imposta anteriori resta ferma la disciplina transitoria del d.lgs. n. 128/2014, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati. Poiché l’atto era stato notificato nel 2012, è irrilevante che la denuncia penale sia intervenuta dopo la scadenza del termine ordinario di accertamento. Il raddoppio dipende dalla sola astratta configurabilità dell’obbligo di denuncia, non dal suo concreto esercizio né dall’esito del giudizio penale: il giudice tributario compie una prognosi postuma autonoma sugli elementi a disposizione del pubblico ufficiale.
I motivi relativi al preteso omesso esame di fatti decisivi vengono dichiarati inammissibili. La censura è esclusa dalla doppia conforme di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ.; le altre doglianze mirano a sottoporre alla Corte una revisione degli accertamenti di fatto riservati al giudice del merito, o sono il frutto di sovrapposizione di censure in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Il motivo sulle sanzioni è respinto: le modifiche del d.lgs. n. 158/2015 non operano in modo generalizzato in favor rei e richiedono specifiche allegazioni sul caso concreto.
L’attenzione si sposta quindi sul ricorso incidentale dell’Agenzia, che la Corte accoglie. La questione centrale è la portata dell’art. 2704 cod. civ. e il riparto dell’onere della prova. La CTR aveva tratto dal versamento di un assegno la data certa del preliminare e, dagli ulteriori assegni, la prova del prezzo indicato dal contribuente. La Corte rileva che la prova rigorosa ex art. 2704 cod. civ. riguarda la data, mentre il contenuto può essere dimostrato con ogni mezzo, anche presuntivo. Nella specie, però, l’Agenzia aveva contestato sia la stipulazione sia la data: ha così errato la CTR nel valorizzare un comportamento processuale dell’ufficio ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. e nel configurare un onere probatorio insussistente in capo ad esso, con inversione dell’onus probandi priva di base logica e testuale.
La sentenza è dunque cassata sul punto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese. Resta acquisita, allo stato, la sola anteriorità del versamento dell’assegno, circostanza di per sé compatibile tanto con la tesi del contribuente quanto con il prezzo risultante dal rogito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.