Inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo nei processi pendenti (Cass. civ. Sez. V n. 13264 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021, si applica ai processi pendenti, perché specifica e concreta l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. L’estratto di ruolo non è impugnabile: esso è mero elaborato informatico privo di pretesa impositiva, sicché l’impugnazione va rivolta contro l’atto impositivo o riscossivo in esso menzionato. Il ruolo e la cartella che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di azione diretta nei soli casi tassativamente indicati dalla seconda parte della disposizione, il cui onere di allegazione grava sul debitore. Il giudice deve rilevare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso del contribuente che non integri alcuna di tali ipotesi.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’estratto di ruolo datato 17 maggio 2013, riferito a venti cartelle di pagamento, deducendo la mancata notifica degli atti presupposti e ulteriori vizi degli stessi. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso; la società proponeva appello.

La Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’impugnazione, limitatamente ad alcune cartelle, rigettandola nel resto. Avverso tale sentenza ricorreva in cassazione il concessionario della riscossione, con quattro motivi, e la società contribuente, con ricorso incidentale affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina per primo il ricorso del riscossore, notificato anteriormente all’atto introduttivo del gravame incidentale. Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 22 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere il giudice dell’appello dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo.

Il motivo è fondato. Il Collegio richiama la pronuncia delle Sezioni unite n. 26283 del 2022, resa all’esito dell’intervento legislativo attuato con l’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 ha introdotto il comma 4-bis. La norma stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono impugnabili direttamente solo in casi determinati: il pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per le verifiche di cui all’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, o la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Le Sezioni unite hanno qualificato la prima parte del comma 4-bis come ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, elaborato informatico che riproduce gli elementi della cartella e del ruolo, privo di pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, che è atto impositivo e come tale impugnabile. Ne deriva che inammissibile è l’impugnazione dell’estratto di ruolo che riporti un credito già trasfuso in una cartella notificata e non impugnata, oppure diretta a far valere l’invalidità di un’intimazione regolarmente notificata e non contestata.

Sulla retroattività, le Sezioni unite hanno chiarito che la disciplina sopravvenuta plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, che può mutare fino al momento della decisione: essa si applica pertanto ai processi pendenti, incidendo sulla pronuncia ancora da compiere e non su un effetto dell’impugnazione. Sono state ritenute manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale riferite agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1.

Nel caso concreto non emerge alcuna delle ipotesi di azione diretta, che il ricorrente avrebbe potuto evidenziare con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non depositata. La sentenza è quindi cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., con dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo perché la causa non poteva essere iniziata. I restanti motivi e il ricorso incidentale restano assorbiti. Le spese sono compensate, essendo la pronuncia regolatrice successiva alla proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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