Raddoppio dei termini per le sanzioni sul monitoraggio fiscale è norma procedimentale (Cass. civ. Sez. V n. 13941 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l’omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all’estero, previsto dall’art. 12, comma 2 ter, del d.l. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009, ha natura procedimentale e non sostanziale. Esso soggiacce pertanto al principio tempus regit actum e si applica anche ai periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore, fissata al 1° luglio 2009, quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Diversamente, la presunzione di evasione di cui all’art. 12, comma 2, del medesimo decreto ha natura sostanziale e non è retroattiva. Ne consegue che il raddoppio opera indipendentemente dall’applicabilità della presunzione legale e che il giudice di merito non può escluderlo sul presupposto della sua natura sostanziale.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente un provvedimento di irrogazione di sanzioni, riferito agli anni dal 2007 al 2009, per la violazione della normativa sul monitoraggio fiscale: la mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi in relazione a reddito esportato in Svizzera. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, deducendo plurime censure procedimentali e di merito, tra cui l’inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento e l’inutilizzabilità dei dati estratti dalla c.d. lista Falciani. La CTP rigettava il ricorso.
Il contribuente proponeva appello. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte accoglieva il gravame, reputando che non potesse operare il raddoppio dei termini e che l’Amministrazione fosse perciò decaduta dalla pretesa fiscale; annullava quindi il provvedimento sanzionatorio, assorbendo ogni altra questione. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione; il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione contesta la violazione dell’art. 12, comma 2 bis, del d.l. n. 78 del 2009, sostenendo che la disposizione sul raddoppio dei termini sia di natura procedimentale e dunque applicabile retroattivamente.
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente per difetto di autosufficienza. La censura non è condivisibile: la CTR, dichiarando assorbita ogni altra questione, ha deciso su un solo punto, ossia l’applicabilità del raddoppio previsto dall’art. 12, commi 2 bis e 2 ter. Quell’unica ratio decidendi contrasta con chiarezza con la tesi dell’Amministrazione e pone esclusivamente un problema di diritto. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 12, comma 2 bis, prevede il raddoppio dei termini di accertamento; il comma 2 ter il raddoppio dei termini per le sanzioni; il comma 2 ha introdotto una nuova presunzione in favore del Fisco.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza. La presunzione di evasione relativa agli investimenti finanziari detenuti in Stati a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale, perché le norme sulle presunzioni sono collocate tra quelle sostanziali e perché una diversa lettura pregiudicherebbe, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l’effettività del diritto di difesa del contribuente nella scelta sulla conservazione documentale: essa non ha quindi efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e soggiacciono al principio tempus regit actum le previsioni dei commi 2 bis e 2 ter, che raddoppiano i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento e quelli di decadenza e prescrizione per gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni. Esse si applicano dunque anche ai periodi d’imposta precedenti al 1° luglio 2009, quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Paesi a fiscalità privilegiata, a prescindere dall’applicabilità della presunzione legale.
La Corte richiama sul punto Cass. sez. V n. 29632 del 2019 e Cass. sez. VI-V n. 30742 del 2018, che ha chiarito come il termine di decadenza per le sanzioni vada individuato in quello maggiore previsto per l’accertamento del tributo, tenuto conto del raddoppio. La CTR ha pertanto errato nel ritenere inapplicabile il raddoppio. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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