Radiazione del giudice integra impedimento e legittima la motivazione sostitutiva (Cass. pen. Sez. VI n. 31908 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La radiazione del magistrato che ha istruito il processo e pronunciato la sentenza integra l’impedimento rilevante ai sensi degli artt. 546 e 559, comma 4, cod. proc. pen., in quanto ostacolo giuridico assoluto all’esercizio delle funzioni giudiziali. Il potere sostitutivo del Presidente del Tribunale non è circoscritto alla sola sottoscrizione, ma si estende alla stesura della motivazione, che può essere delegata ad altro giudice del medesimo ufficio. La violazione dell’obbligo di astensione del giudice non si traduce in vizio genetico del provvedimento. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello costituisce istituto eccezionale, subordinato a una assoluta esigenza probatoria.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Grosseto, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per i reati di falsa testimonianza e calunnia, estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili. Gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione, deducendo la nullità assoluta della sentenza di primo grado perché redatta e sottoscritta da un giudice diverso da quello che aveva partecipato al dibattimento e letto il dispositivo.

I ricorrenti lamentavano inoltre la mancata astensione del magistrato, destinatario di interdizione dai pubblici uffici, e del vice procuratore onorario; contestavano la qualifica di testimone di uno degli imputati, parte nel processo civile; e censuravano la mancata escussione di un teste a discarico.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Il primo motivo, comune a tutti gli imputati, è manifestamente infondato. La sentenza di primo grado, emessa in composizione monocratica, era stata sottoscritta dal Presidente del Tribunale, mentre la motivazione era stata redatta da un magistrato diverso dal giudice che aveva istruito il processo e letto il dispositivo. Il Presidente, con proprio decreto, aveva dato atto della sopravvenuta causa di impedimento per cessazione dall’ordine giudiziario del giudice originario, delegando altro magistrato alla stesura della motivazione.

Il Collegio osserva che l’art. 559, comma 4, cod. proc. pen. e l’art. 546, comma 2, cod. proc. pen. presuppongono che l’impedimento costituisca la causa effettiva della mancata redazione, escludendo ogni omissione volontaria. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità (Sez. F n. 39182 del 27/08/2013), la Corte ribadisce che il potere sostitutivo del Presidente del Tribunale non è circoscritto alla sola sottoscrizione, ma si estende alla stesura dei motivi, con facoltà di delegare altro giudice del medesimo ufficio.

Quanto alla nozione di impedimento, la Corte richiama le Sezioni Unite “Galdieri”, che l’hanno definita configurabile quando sia effettiva, seria, grave e duratura. La radiazione del magistrato integra ex se un ostacolo giuridico assoluto all’esercizio delle funzioni giudiziali e, dunque, l’impedimento rilevante ai sensi degli artt. 559 e 546 cod. proc. pen.

Il secondo motivo è parimenti infondato: il giudice di primo grado era stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza definitiva, ma aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena, di modo che anche la pena accessoria non era esecutiva ai sensi dell’art. 662 cod. pen. La radiazione era stata disposta solo successivamente, in sede disciplinare.

La censura sulla mancata astensione del vice procuratore onorario è inammissibile, perché la violazione dell’obbligo di astensione non si traduce in vizio genetico del provvedimento. Il motivo sulla qualifica di testimone non risulta ritualmente introdotto con l’appello e, in ogni caso, dal verbale emerge che il ricorrente non rivestiva la qualifica di socio al momento della deposizione. Infine, la Corte ribadisce che la rinnovazione dell’istruzione in appello è istituto eccezionale: i giudici di merito hanno congruamente applicato l’art. 603 cod. proc. pen., rilevando la superfluità del teste stante la presenza di elementi probatori decisivi, tra cui i dati dei tabulati telefonici. I ricorrenti non hanno addotto ragioni ulteriori di specifica confutazione, incorrendo nella condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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