Resistenza a pubblico ufficiale: il passeggero risponde a titolo di concorso morale (Cass. pen. Sez. VI n. 31913 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra il concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen. la condotta di chi, avendo manifestato la volontà di sottrarsi alla cattura, accetti di condividere le possibilità offensive offerte dalla condotta altrui. Il giudice di merito non può segmentare la condotta dell’imputato, valutandone solo una parte: deve esaminarla complessivamente, alla luce di tutti gli elementi del fatto e del contesto, per stabilire se essa sia espressiva di condivisione del comune progetto di sottrarsi al controllo. Integra l’elemento materiale della violenza la condotta di chi, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga con una guida pericolosa, ponendo deliberatamente in pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada.

Il Fatto

Il Tribunale di Torre Annunziata, con rito abbreviato, aveva assolto l’imputato dal delitto di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen., rilevando che la condotta tenuta integrava una mera resistenza passiva. L’imputato non era l’autore delle manovre azzardate, poste in essere dal conducente dell’autovettura sulla quale viaggiava, che avevano messo in pericolo l’incolumità degli operanti e degli altri utenti della strada.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, sostenendo che dalla condotta complessivamente tenuta dall’imputato emergesse la sua responsabilità a titolo di concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato il ricorso ammissibile. L’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 114/2024, entrata in vigore il 25 agosto 2024, stabilisce che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Ne deriva che l’unica impugnazione esperibile avverso tali sentenze è il ricorso per cassazione, ammesso, in assenza di ulteriori previsioni limitative, per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.

Nel merito, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza la condotta di chi, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga alla guida di un’autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo l’incolumità personale degli altri utenti della strada (Sez. I n. 41408 del 2019; Sez. II n. 44860 del 2019).

La Corte ha poi precisato che integra il concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen. la condotta di chi, assistendo a una resistenza attiva posta in essere con violenza da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, rafforzi l’altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti (Sez. VI n. 18485 del 2012; Sez. VI n. 13160 del 2020). Con specifico riferimento alla fuga a bordo di una vettura, risponde del reato anche il passeggero che, avendo manifestato la volontà di sfuggire alla cattura, abbia accettato di condividere ogni possibilità offerta dalla vettura stessa, in quanto idonea a riuscire nell’intento (Sez. II n. 4235 del 1982).

Il Tribunale, secondo la Corte, non ha fatto corretta applicazione di tali principi, perché ha segmentato la condotta, valutandone solo la prima parte e attribuendo al solo conducente le manovre azzardate. Non ha considerato se la condotta tenuta successivamente dall’imputato — sceso precipitosamente dall’auto e dileguatosi a piedi, mentre un passeggero puntava una pistola contro l’operante che cercava di avvicinarsi, consentendo al conducente di riprendere la fuga con manovra spregiudicata — fosse indicativa del concorso morale nel delitto di resistenza.

La Corte ha quindi accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto.

Nota della Redazione

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