### Riconoscimento titolo di specializzazione conseguito in Romania: spetta al Ministero dell’Istruzione valutare l’istanza e disporre eventuali misure compensative (TAR Lazio n. 14341 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento in Italia di titoli di formazione professionale conseguiti all’estero per l’esercizio della professione di docente, la competenza a decidere spetta al Ministero dell’Istruzione, quale Ministero che vigila sulla professione regolamentata di cui si chiede il riconoscimento, e non al Ministero dell’Università e della Ricerca. Il diniego fondato su un mero difetto di riconoscibilità formale del titolo è illegittimo: l’amministrazione è tenuta a valutare l’intero compendio di competenze acquisite dal richiedente e, ove necessario, a disporre misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE. L’obbligo di valutazione sostanziale sussiste anche laddove non si voglia riconoscere la piena applicabilità della direttiva, in virtù dei principi generali del TFUE sulla libertà di stabilimento.
Il Fatto
La ricorrente, laureata in Italia, ha conseguito in Romania l’abilitazione all’insegnamento di sostegno, al termine di un percorso post-universitario specifico attestato dal certificato “Adeverinta”. A seguito del diniego opposto dal Ministero dell’Università e della Ricerca all’istanza di riconoscimento del titolo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo, tra l’altro, il difetto di attribuzione in capo al Ministero resistente e la violazione dei principi giurisprudenziali sul riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso rilevando, in primo luogo, un difetto di competenza. La questione riguarda il riconoscimento della formazione svolta all’estero per l’esercizio della professione di insegnante di sostegno, non il mero riconoscimento di un titolo di studio. La competenza, pertanto, spetta al Ministero che vigila sulla professione, ossia il Ministero dell’Istruzione, alla luce dell’art. 50 d.lgs. n. 300/1999, come modificato dal d.l. n. 1/2020, che attribuisce a tale Dicastero il riconoscimento dei titoli in ambito europeo.
Sotto il profilo sostanziale, il Collegio ha richiamato i principi espressi dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato numeri 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, con particolare riferimento all’Adunanza Plenaria n. 22 del 2022. Tale pronuncia ha chiarito che l’Adeverinta è riconducibile all’attestazione di qualifica ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE, essendo rilasciata all’esito del percorso formativo previsto nel Paese d’origine per l’accesso alla professione.
Il giudice ha inoltre evidenziato l’obbligo dell’amministrazione di valutare l’istanza considerando l’intero compendio di competenze acquisite, verificando che la durata, il livello e la qualità della formazione non siano inferiori a quelli dei percorsi a tempo pieno, e disponendo, se del caso, misure compensative. Tale obbligo persiste anche laddove non si riconosca la piena applicabilità della direttiva, in virtù delle disposizioni generali del TFUE sulla libertà di stabilimento.
Il provvedimento impugnato è risultato illegittimo anche per l’omessa valutazione del certificato “Adeverinta” prodotto dalla ricorrente. Il diniego è stato pertanto annullato, con conseguente obbligo di riesame dell’istanza da parte dell’amministrazione competente, alla luce dei principi richiamati e con eventuale sottoposizione a misure compensative. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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