Procura speciale generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 1721 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura speciale alle liti, quando è rilasciata su foglio separato e non incorporata materialmente al ricorso nativo digitale, deve contenere gli elementi essenziali di individuazione della controversia: l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto. La sua genericità integra un requisito di ammissibilità del ricorso, che deve sussistere al momento della proposizione dell’atto. L’allegazione alla PEC o alla busta telematica di una copia informatica della procura cartacea non equivale a procura apposta in calce al ricorso, poiché non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza del contenuto dell’atto. Il vizio non è sanabile né mediante rinnovazione, né mediante concessione dell’errore scusabile, essendo la regola confermata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 939/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015.
La sentenza è passata in giudicato. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La ricorrente ha quindi chiesto di ordinare al Ministero la conformazione al giudicato, la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Alla camera di consiglio il Collegio ha rilevato d’ufficio l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. Il difensore dell’Amministrazione è stato udito; il difensore della ricorrente non era presente. Il Collegio ha escluso che la mancata presenza del difensore imponga l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., richiamando la giurisprudenza secondo cui l’assenza in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio (Cons. Stato, sez. V, n. 1032 del 2025; sez. V, n. 1305 del 2026).
Nel merito, la procura era stata rilasciata su un documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe, e la copia informatica era stata notificata in allegato alla PEC. La procura non indicava né il Tribunale amministrativo regionale presso cui incardinare la controversia, né gli estremi del provvedimento di cui si chiedeva l’esecuzione: si limitava a delegare il difensore “nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti”.
Il Collegio ha richiamato l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., che impone la procura speciale con indicazione dell’oggetto, delle parti, dell’autorità adita e di ogni elemento utile alla individuazione della controversia (Cons. Stato, sez. III, n. 866 del 2026; n. 8552 del 2024). Ha poi escluso che l’eccezione della procura in calce, ammessa quando la delega è incorporata nel ricorso, possa estendersi alla procura su foglio separato allegata in copia informatica, non essendo garantita la contezza del sottoscrittore sul contenuto dell’atto.
Il Collegio ha quindi preso le distanze dall’orientamento che considerava sufficiente l’allegazione telematica della copia digitalizzata della procura cartacea (Cons. Stato, sez. III, n. 8552 del 2024), richiamando l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non alla notificazione né al deposito.
Quanto alla sanabilità, il Collegio ha escluso il potere di rinnovazione ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. pen., qualificando l’esistenza della procura speciale come requisito di ammissibilità. Ha parimenti escluso l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., istituto di stretta interpretazione, non ravvisabile quando la parte scelga l’indirizzo meno prudente tra più orientamenti esistenti. Il ricorso, notificato il 24 novembre 2025, è stato dichiarato inammissibile, con spese compensate.
Nota della Redazione
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