Concordato in appello: ricorso inammissibile sui motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. VII n. 8255 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. non limita soltanto la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi ai quali l’imputato ha rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, o che investa questioni, anche rilevabili d’ufficio, rimesse a quella rinuncia. Nel procedimento di concordato in appello il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di circostanze aggravanti.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, pronunciando sull’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Roma, accoglieva la richiesta di concordato in appello avanzata ex art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia agli altri motivi. Rideterminava così la pena per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla dedotta insussistenza della recidiva e la mancanza e il vizio di motivazione quanto all’omessa revoca della confisca. La questione approda così al vaglio di legittimità sui limiti del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che ha reinserito il patteggiamento in appello. L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. consente alla Corte di appello di provvedere in camera di consiglio quando le parti, nelle forme dell’art. 589 cod. proc. pen., dichiarino di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri.

Quanto ai vizi denunciabili, il Collegio richiama Sez. VII, ord. n. 16788 del 6.04.2022: è ammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. II, ord. n. 30990 del 1° giugno 2018).

Il principio è ribadito da Sez. V, ord. n. 29243 del 4 giugno 2018: il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione.

Costituisce ormai ius receptum — aggiunge la Corte con richiamo a Sez. III, n. 30190 dell’8 marzo 2018 — che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause dell’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di circostanze aggravanti, quale è appunto la recidiva: per l’effetto devolutivo dell’impugnazione, la cognizione resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

Ne deriva l’inammissibilità del primo motivo. Il secondo è parimenti inammissibile, poiché tutti i motivi diversi da quello sul trattamento sanzionatorio sono stati rinunciati e la statuizione di primo grado è divenuta irrevocabile anche in punto di confisca. Alla declaratoria conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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