Sequestro probatorio, restituzione e limite del divieto per confische speciali (Cass. pen. Sez. III n. 9932 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di restituzione delle cose in sequestro previsto dall’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. opera soltanto per le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria in forza di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, o si riferiscano al prezzo del reato o a cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato. L’estensione del divieto a ogni ipotesi di confisca obbligatoria diversa da quella codicistica integra un’applicazione analogica non consentita. L’ordinanza del G.i.p. che provvede sull’opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della restituzione è ricorribile per cassazione per tutti i motivi dell’art. 606, comma primo, cod. proc. pen. ed è viziata quando ometta di confrontarsi con tale principio, incorrendo in motivazione apparente.
Il Fatto
I ricorrenti, indagati in un procedimento per associazione a delinquere finalizzata alla commissione del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000, avevano subito un sequestro probatorio su monili in oro e orologi. Dopo l’archiviazione della loro posizione, avevano chiesto la restituzione dei beni.
Il G.i.p. del Tribunale di Palermo, decidendo in sede di opposizione ex art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., aveva respinto l’istanza quanto ai monili e agli orologi, richiamando la confisca obbligatoria di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e il divieto di restituzione dell’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza delle esigenze probatorie, la trasmutazione de plano del sequestro probatorio in preventivo e la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione processuale. Richiamando le Sezioni Unite n. 9857 del 30/10/2008, afferma che l’ordinanza del G.i.p. resa ai sensi dell’art. 263, comma quinto, cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati dall’art. 606, comma primo, cod. proc. pen. Il ricorso è quindi ammissibile.
Nel merito, i giudici di legittimità rilevano una carenza motivazionale: l’ordinanza impugnata non chiarisce la natura del sequestro — se probatorio o preventivo — né le concrete finalità probatorie. Su questi punti il Tribunale si è limitato ad argomentazioni assertive. La lacuna si traduce in violazione di legge, perché investe elementi di diritto non valutati nonostante le censure specifiche.
Il nucleo del ragionamento riguarda il richiamo all’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 40847 del 30/05/2019: il divieto di restituzione riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria in base a previsioni speciali, salvo che richiamino la norma codicistica o si riferiscano al prezzo del reato o a cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato.
I giudici di legittimità sottolineano il fondamento del principio: l’estensione del divieto a ogni ipotesi di confisca obbligatoria diversa da quella dell’art. 240, secondo comma, cod. pen. costituirebbe un’applicazione analogica non corretta sul piano ermeneutico, in ragione della particolare funzione che il divieto di restituzione assolve.
Il Tribunale di Palermo, invece, si è limitato a richiamare la confisca dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, senza confrontarsi con il principio delle Sezioni Unite. La motivazione è quindi apparente e in contrasto con il dictum richiamato. Da qui l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art. 324, comma quinto, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 240 c.p. – Confisca
- Art. 263 c.p.p. – Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso