Incompatibilità assoluta e salute detenuto: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. 3 n. 7071 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la sostituzione della custodia in carcere con una misura meno afflittiva per ragioni di salute è subordinata alla sussistenza di una incompatibilità assoluta tra le condizioni psicofisiche dell’indagato e il regime detentivo, non essendo sufficiente una condizione di fragilità o di disagio psichico che possa essere gestita attraverso il trattamento sanitario intramurario. Il trasferimento in struttura sanitaria esterna ai sensi dell’art. 11, comma 4, O.P. è consentito solo quando le cure non siano erogabili in carcere, mentre la modulazione “a tempo” degli arresti domiciliari è preclusa dal principio di legalità delle misure cautelari di cui all’art. 272 cod. proc. pen..
Il Fatto
Il tribunale del riesame aveva rigettato l’appello avverso il diniego di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari o con la collocazione in struttura sanitaria, richiesta avanzata nell’interesse di un soggetto gravemente indagato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di droga, reati in materia di armi e riciclaggio. La difesa aveva fondato l’istanza su una condizione di grave stato depressivo, ritenuta incompatibile con la detenzione carceraria, producendo una perizia che attestava una “incompatibilità temporanea” con il regime detentivo.
Il ricorso per cassazione censurava l’ordinanza sotto molteplici profili: violazione dell’art. 11, comma 4, O.P. per il mancato ricorso al ricovero esterno; erronea interpretazione dell’art. 272 cod. proc. pen. con esclusione degli “arresti domiciliari a tempo”; violazione dell’art. 286 cod. proc. pen. sul collocamento in luogo di cura; violazione dell’art. 32 Cost. e dell’art. 275, comma 4-quinquies, cod. proc. pen., oltre a vizi di motivazione per contraddittorietà e omesso confronto con le risultanze sanitarie.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando come le doglianze si risolvessero in un mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali compiuta dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Il controllo demandato alla Cassazione non consiste nel verificare se la decisione impugnata offra la migliore ricostruzione possibile, ma solo se la giustificazione adottata sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Quanto al denunciato vizio di contraddittorietà della motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato che esso postula il concorso di proposizioni assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l’affermazione dell’una implichi necessariamente la negazione dell’altra. Nel caso di specie, il tribunale aveva coerentemente escluso una “franca incompatibilità”, valorizzando la natura solo temporanea e parziale della condizione patologica e la presa in carico sanitaria del detenuto in ambito penitenziario.
Nel merito, la Corte ha giudicato corretta l’esegesi del tribunale: l’art. 275, commi 3 e 4, cod. proc. pen. subordina la deroga alla custodia in carcere alla ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; l’art. 11, comma 4, O.P. consente il trasferimento in struttura esterna solo quando le cure non sono praticabili in carcere; l’art. 286 cod. proc. pen. disciplina il ricovero in luogo di cura come strumento alternativo.
La sentenza richiama, a sostegno, la giurisprudenza di legittimità sulla presunzione dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 11714 del 2012; Sez. 1, n. 15911 del 2015; Sez. 1, n. 13111 del 2025) e la giurisprudenza convenzionale (Corte EDU, Mouisel c. Francia) secondo cui la detenzione di soggetti in condizioni di salute incompatibili può integrare violazione dell’art. 3 CEDU solo in presenza di una effettiva impossibilità di cura in ambito penitenziario. Conclude la Corte che, in assenza di un aggravamento, nessuno strumento alternativo poteva essere imposto, ritenendo adeguata la sola possibilità di un futuro ricorso all’istituto di cui all’art. 11, comma 4, O.P..
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 272 c.p.p. – Limitazioni alle libertà della persona
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 286 c.p.p. – Custodia cautelare in luogo di cura