Ricettazione: valore del bene e attenuante della particolare tenuità (Cass. pen. Sez. II n. 26351 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, ai fini del riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., il valore economico del bene ricettato costituisce elemento concorrente solo in via sussidiaria. Se tale valore non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa; se invece è accertata la lieve consistenza economica del bene, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento desumibili dall’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo oggettivo del fatto e alla capacità a delinquere dell’agente. Sul piano processuale, l’eccezione di inutilizzabilità per violazione dell’art. 513 cod. proc. pen. consente l’esame degli atti del processo; l’omessa specifica opposizione all’acquisizione del verbale di interrogatorio del coimputato integra consenso implicito alla sua utilizzazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 22.01.2026, ha parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Tribunale di Genova nei confronti dell’imputato per la ricettazione di un computer portatile. I giudici di secondo grado, ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, hanno rideterminato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione, oltre alla pena pecuniaria.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della coimputata non esaminata in dibattimento e l’erronea qualificazione del silenzio difensivo come consenso implicito; la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità; il diniego dell’attenuante del fatto di particolare tenuità, in contraddittorietà con il trattamento riservato alla coimputata.
La Motivazione della Corte
La Sezione II dichiara il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. Il primo e il secondo, esaminati congiuntamente perché legati da un nesso di pregiudizialità, muovono da una premessa non supportata dall’esame degli atti: che il verbale dell’interrogatorio reso in indagine dalla coimputata, non esaminata in dibattimento, sia stato acquisito a dispetto dell’opposizione espressa dalla difesa.
La Corte rileva che l’esame degli atti è consentito dalla natura processuale dell’eccezione, richiamando le Sezioni Unite n. 42792 del 31.10.2001 e le Sezioni Unite n. 24591 del 16.07.2020. Dalla trascrizione della fonoregistrazione dell’udienza emerge che, alla richiesta del pubblico ministero di acquisire il verbale in luogo dell’esame, il difensore contestò soltanto l’acquisizione della documentazione e dei filmati, senza formulare alcuna specifica opposizione al verbale. Ne deriva la manifesta infondatezza dell’assunto difensivo e la sussistenza del consenso implicito all’acquisizione, in linea con Sez. II n. 50658 del 10.11.2023 e Sez. V n. 13895 del 14.01.2015.
Caduta la premessa, cade anche il secondo motivo, che la stessa difesa aveva costruito come dipendente dalla espunzione delle dichiarazioni della coimputata, qualificate come elemento probatorio di rilievo concorrente e integrativo. Quanto alla dedotta illogicità per avere escluso la cessione del dispositivo a un cliente del negozio, la Corte la ritiene argomento inverosimile.
Il terzo motivo è dichiarato manifestamente infondato, oltre che ripetitivo e generico. Il motivo incentra l’argomentazione sul valore economico della cessione, senza considerare che rileva il valore del bene ricettato, a prescindere dalla valutazione dei ricettatori nella transazione illecita. Nel senso indicato opera Sez. II n. 29346 del 10.06.2022: se il valore non è esiguo, la tenuità va sempre esclusa; se è accertata la lieve consistenza, soccorrono i parametri dell’art. 133 cod. pen. La Corte di merito ha adeguatamente evidenziato il profilo professionale dell’imputato, giustificando il diverso trattamento rispetto alla coimputata, senza che la difesa si sia confrontata con tali argomenti.
All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa.
Nota della Redazione
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