Amministratore di fatto e di diritto possono coesistere nella bancarotta (Cass. pen. Sez. V n. 22676 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, il riconoscimento della operatività di un amministratore di fatto non è incompatibile con l’effettività del ruolo gestorio dell’amministratore di diritto, né postula l’esclusività del potere di gestione: la nozione di amministratore di fatto richiede l’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione, senza che occorra l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione. L’amministratore meramente formale risponde dei fatti di distrazione commessi dall’amministratore di fatto solo se ne abbia consapevolezza diretta o anche soltanto eventuale. La prova della distrazione può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni risultanti dagli ultimi documenti contabili attendibili, purché il giudice non ignori l’allegazione difensiva di impiego per finalità aziendali in assenza di chiara smentita probatoria.
Il Fatto
Due fratelli, soci e amministratori di una società di commercio dell’olio d’oliva, cedevano le rispettive quote — corrispondenti al 99% e all’1% — a un terzo, che assumeva la veste formale di titolare dell’ente, ribattezzato e trasferito presso la sua abitazione. La società cessionaria, priva di beni strumentali e di attività di impresa, ereditava lo stato di dissesto e veniva dichiarata fallita.
Il curatore constatava l’assenza di rimanenze per un valore di euro 906.105,54, oltre a debiti bancari e a crediti ritenuti inesistenti. I giudici di merito ravvisavano nel cessionario un prestanome e nei due fratelli i titolari effettivi, condannandoli per bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte d’appello confermava la condanna, rideterminando la pena con le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante e concedendo la sospensione condizionale. I due ricorrono per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema dei ruoli societari. Il ricorrente che si assume mero amministratore di diritto deduce di non avere avuto potere gestorio effettivo. La Suprema Corte respinge l’argomento, rilevando che le sentenze conformi non hanno mai confinato il ricorrente in un ruolo di testa di legno, avendogli anzi riconosciuto la qualità di amministratore di diritto effettivo, accanto al ruolo di amministratore di fatto del fratello.
Sul piano dei principi, la Corte chiarisce che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., presuppone l’esercizio continuativo e significativo dei poteri della funzione: significatività e continuità non comportano l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono un’apprezzabile attività gestoria, non episodica od occasionale (Sez. V n. 45134 del 2019; Sez. V n. 12912 del 2020). Pertanto la presenza di un amministratore di diritto, dotato di poteri effettivi, non impedisce di riconoscere un amministratore di fatto, e viceversa, ben potendo più soggetti esercitare in modo continuativo i poteri gestori.
Quanto alla distrazione, la Corte ribadisce che il mancato reperimento, all’atto del fallimento, di risorse emergenti dalla contabilità vale a dimostrarla solo se le fonti contabili siano attendibili (Sez. V n. 669 del 2021; Sez. V n. 6548 del 2019). Tale criterio non introduce alcuna responsabilità oggettiva né inverte l’onere della prova, dovendo il giudice confrontarsi con l’allegazione dell’imputato circa la destinazione dei beni (Sez. V n. 17228 del 2020).
Nel caso concreto, i mastrini esprimevano valori e non entità fisiche, ma la tesi difensiva del deprezzamento fino all’azzeramento è respinta: l’allegazione sosteneva al più una riduzione di valore, non l’azzeramento, e non spiegava la sorte delle rimanenze fisiche. La Corte esclude illogicità manifeste e conferma la tenuta della motivazione.
Quanto all’amministratore di fatto, la Corte ritiene ammissibile il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado in presenza di doppia conforme (Sez. III n. 51434 del 2023; Sez. III n. 4516 del 2016), fermo l’obbligo di motivare sui punti devoluti (Sez. III n. 38126 del 2024). Il ruolo gestorio è desunto dalle dichiarazioni del cessionario e di un cliente qualificato. Il motivo sulla pena è inammissibile, avendo i giudici applicato il minimo edittale e la massima riduzione. I ricorsi sono rigettati, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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