Rapina impropria: lieve entità e annullamento d’ufficio del trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. II n. 7665 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla determinazione della pena comporta la nullità della sentenza nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, rilevabile anche d’ufficio nel giudizio di cassazione. A seguito della sentenza della Corte cost. n. 86 del 2024, che ha esteso all’art. 628, secondo comma, cod. pen. l’attenuante della lieve entità del fatto, il giudice di legittimità annulla con rinvio la decisione impugnata, rimettendo al giudice di merito la valutazione sulla concedibilità dell’attenuante. Il requisito dell’immediatezza nella rapina impropria non esige la contestualità temporale tra sottrazione e minaccia, essendo sufficiente che l’arco temporale non interrompa l’unitarietà dell’azione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, confermava la condanna di due imputati per il reato di rapina impropria aggravata, commesso in concorso, avente ad oggetto uno strumento per misurare la pressione. Ai due venivano concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, con rideterminazione della pena in due anni e otto mesi di reclusione ed euro 620,00 di multa ciascuno.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Uno contestava il contributo concorsuale e la qualificazione del fatto; l’altra, unitamente al primo nel terzo motivo, deduceva la nullità del trattamento sanzionatorio per effetto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. ad opera della Corte cost. n. 86 del 2024, depositata il 13.05.2024, dunque dopo la sentenza d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto i primi due motivi del ricorso affidati alla contestazione del contributo concorsuale e della qualificazione giuridica del fatto. Quanto al primo, la censura è ritenuta generica, perché non confronta gli elementi probatori — le dichiarazioni delle testimoni e le immagini della telecamera — sui quali il giudice d’appello ha fondato la decisione. La doglianza sul concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. si risolve in una diversa lettura dei fatti, sottratta al sindacato di legittimità.
Anche il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La locuzione “per assicurare a sé o ad altri il possesso” comprende il fine di conservare un possesso già conseguito, impedendo al derubato di rientrarne in possesso. Quanto all’immediatezza, la Corte richiama il principio per cui, nella rapina impropria, non è richiesta la contestualità temporale tra la sottrazione e l’uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente un arco temporale che non interrompa l’unitarietà dell’azione (Sez. 2 n. 30775 del 2023, Sez. 7 n. 34056 del 2018, Sez. 2 n. 43764 del 2013). L’intervallo stimato in circa due minuti non spezza tale unitarietà.
Il nucleo della decisione riguarda l’unico motivo dell’altra ricorrente, esaminato congiuntamente al terzo motivo, ritenuto fondato. La Corte ne afferma l’ammissibilità ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., poiché la questione non poteva essere dedotta in appello: la sentenza impugnata è del 26.03.2024, mentre la Corte cost. n. 86 del 2024 è stata decisa il 16.04.2024 e depositata il 13.05.2024.
Con tale pronuncia la Consulta ha esteso alla rapina impropria l’attenuante della lieve entità del fatto, già introdotta per l’estorsione, quale valvola di sicurezza idonea a temperare la sanzione nei casi di offensività minima. La Corte richiama il precedente Sez. 2 n. 19938 del 2024, secondo cui nel giudizio di cassazione è rilevabile anche d’ufficio la nullità della sentenza sul trattamento sanzionatorio conseguente alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di norma sulla determinazione della pena.
Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione sulla concedibilità dell’attenuante della lieve entità, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. Il ricorso del coimputato è dichiarato inammissibile nel resto.
Nota della Redazione
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