Inammissibile il ricorso del PM che chiede la rivalutazione degli indizi cautelari (Cass. pen. Sez. III n. 20139 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia cautelare il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia uno dei vizi della motivazione previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., cioè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. È inammissibile il ricorso del pubblico ministero che, invece di individuare un vizio della motivazione, contesti la decisione e chieda una rivalutazione del compendio indiziario. Anche nella materia cautelare, la Corte di cassazione è giudice della motivazione, non della decisione, ed è esclusa l’ammissibilità di una nuova valutazione del materiale probatorio, anche ai soli fini indiziari.

Il Fatto

Il Procuratore delegato EPPO ricorre per l’annullamento dell’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza del G.I.P. applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, in relazione al reato di cui agli artt. 416 e 416-bis.1 cod. pen. e all’art. 4 legge n. 146 del 2006. Il riesame aveva escluso la gravità indiziaria, sia quanto alla partecipazione dell’indagato alla gestione di fatto di una società, sia quanto al suo ruolo di finanziatore del sodalizio criminoso.

Il ricorrente deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contestando la ritenuta assenza di gravità indiziaria e richiamando nel corpo del ricorso il contenuto delle intercettazioni e delle dichiarazioni raccolte. Deposita inoltre ampia documentazione costituita dagli atti processuali.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura del giudizio di legittimità: il ricorso per cassazione si connota come impugnazione a critica vincolata e deve articolarsi nei motivi enunciati dall’art. 606 cod. proc. pen. Il ricorso in esame non contiene vizi denunciabili ai sensi di tale norma, perché è volto a contestare la decisione e non a individuare un vizio della motivazione inquadrabile nella carenza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà.

Il ricorrente non lamenta, in particolare, una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica — gli unici vizi proponibili ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. — ma una decisione asseritamente erronea, fondata su una valutazione ritenuta sbagliata delle intercettazioni, che riporta finanche nel corpo del ricorso. La Corte ribadisce che, anche in materia cautelare, essa è giudice della motivazione, non della decisione, ed è esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, anche ai soli fini indiziari.

Su un piano diverso, l’ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine all’assenza della gravità indiziaria necessaria per l’adozione e il mantenimento della misura, con riferimento al ruolo di amministratore di fatto della società. Secondo il riesame, né le intercettazioni né le fonti dichiarative riconducono all’indagato un ruolo operativo, anche di fatto, attesa la formale intestazione a un prestanome della gestione societaria; né risultano elementi per affermare che l’amministrazione di fatto avvenisse secondo sue direttive. Non risulta approfondito nemmeno il tema delle modalità di costituzione della società, sicché non era ipotizzabile un suo intervento in tale fase in termini di immissione di risorse economiche.

Quanto al reato associativo, gli elementi indicati come fondanti la partecipazione non assumevano il grado indiziario necessario. Pur in presenza di spunti investigativi provenienti dalle intercettazioni, i giudici della cautela non registrano solidi dati fattuali per affermare il finanziamento del gruppo con risorse proprie del clan. Le conversazioni suggerivano una qualche ingerenza negli affari, ma non erano decisive a inquadrare un ruolo adesivo al sodalizio, perché viziate dal contesto di familiarità tra i soggetti coinvolti.

A fronte di questa motivazione, il ricorrente non ha svolto alcuna critica specifica, limitandosi a riversare nel giudizio di legittimità il materiale probatorio e a chiederne una nuova valutazione in chiave alternativa, rivalutazione che esula dal perimetro del vizio di motivazione sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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