Inammissibile la richiesta di misura alternativa dopo l’espulsione (Cass. pen. Sez. I n. 9161 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’espulsione dello straniero, disposta ai sensi dell’art. 16, comma 5, o dell’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, è preclusiva della valutazione nel merito delle istanze di applicazione di altre misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario, quali l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare. Tale principio non trova deroga per il solo fatto che il condannato possa avere fatto reingresso nel territorio dello Stato: la presenza effettiva e attuale in Italia deve essere allegata e documentata dalla difesa, che è altresì onerata di indicare la località di domicilio, a pena di inammissibilità della richiesta.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con decreto del 29 luglio 2025, dichiarava inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare presentate nell’interesse di un condannato, sul rilievo che questi risultava espulso dal territorio nazionale, come da nota della Questura.

Avverso il decreto proponeva ricorso per cassazione il condannato, deducendo plurimi motivi. In particolare, la difesa eccepiva l’incompetenza del Presidente del Tribunale di sorveglianza, la violazione del principio del contraddittorio per essere stato il provvedimento emesso de plano, e il difetto di motivazione in ordine all’attualità della presenza del condannato sul territorio italiano, non potendosi escludere che questi vi avesse fatto legittimamente reingresso ai sensi dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, disattendendo tutti i motivi. Quanto al primo, ha precisato che la competenza a decidere sulle istanze di misura alternativa è del Tribunale di sorveglianza, che procede a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., con la conseguenza che alcuna violazione delle condizioni di capacità del giudice può configurarsi nell’emanazione del decreto da parte del Presidente dell’organo collegiale.

Quanto al secondo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata, anche a Sezioni Unite, secondo cui le misure alternative possono essere applicate anche allo straniero extracomunitario irregolarmente presente nel territorio dello Stato (Sez. U. n. 14500 del 2006) o raggiunto da decreto prefettizio di espulsione (Sez. I n. 42234 del 2005). Tale orientamento, però, non si attaglia al caso di specie, nel quale il condannato risultava essere stato già espulso dal territorio nazionale.

In questa diversa ipotesi, la Corte ha condiviso il principio secondo cui l’espulsione, quale misura alternativa prevista dall’art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, è preclusiva della valutazione di merito di istanze di applicazione di altre misure, come la detenzione domiciliare (Sez. I n. 36082 del 2020). Identico principio vale per lo straniero espulso ai sensi dell’art. 13 del medesimo decreto, per il quale è previsto il divieto di rientro per cinque anni: manca, infatti, quella interazione tra condannato e servizio sociale su cui gli istituti richiesti si fondano.

Quanto alla dedotta possibilità di un reingresso legale in Italia, la Corte ha osservato che la difesa aveva formulato mere asserzioni, senza allegare alcun elemento concreto per dimostrare l’attuale presenza del condannato sul territorio, la sua località di residenza o la disponibilità di un domicilio. A sostegno, ha richiamato l’orientamento per cui la richiesta di misura alternativa deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione o elezione di domicilio del condannato non detenuto (Sez. U. n. 18775 del 2009). Il principio non trova applicazione solo per il condannato latitante o irreperibile, condizione nella quale il ricorrente non risultava trovarsi. L’onere di offrire elementi concreti di valutazione gravava pertanto sulla difesa, che si era limitata a prospettare un’astratta possibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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