Lieve entità della rapina: valutazione complessiva del fatto (Cass. pen. Sez. II n. 28510 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La lieve entità del fatto nel delitto di rapina, introdotta dalla Corte cost. n. 86 del 2024 mediante declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., non si esaurisce nella particolare tenuità del danno o del profitto. L’attenuante di matrice costituzionale postula una valutazione complessiva del fatto, nella quale rilevano la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, nonché la particolare tenuità del danno o del pericolo. Ne consegue che l’attenuante resta esclusa quando la lievità difetti rispetto all’evento in sé considerato ovvero in rapporto ai mezzi e alle modalità della condotta. Il giudice di legittimità può pertanto rigettare il ricorso che fondi la pretesa attenuante sulla sola allegazione del modesto valore del bene sottratto.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata in primo grado per fatti riqualificati, quanto a un capo, come tentato furto e, quanto all’altro, come rapina. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 26.11.2025, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva la pena a anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 360 di multa, confermando nel resto.
Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’assenza di motivazione sul mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità derivante dalla Corte cost. n. 86 del 2024, questione già devoluta con il motivo di appello e, ad avviso della difesa, applicabile anche al delitto tentato. Il ricorso è stato assegnato alla Sez. II e discusso all’udienza del 04.06.2026.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato l’unico motivo, giudicandolo in parte aspecifico e in parte infondato. La censura non si confrontava con la motivazione del primo grado, che aveva operato la riqualificazione del reato di un capo come tentato furto: si tratta di fattispecie per la quale l’attenuante di introduzione giurisprudenziale non è invocabile.
Anche riferendo il motivo al solo reato di rapina residuato dalla riqualificazione, la doglianza si presentava generica, perché argomentava l’attenuante sulla sola base del valore del bene. La Corte ha richiamato la Corte cost. n. 86 del 2024, che ha dichiarato illegittimo l’art. 628, secondo comma, cod. pen. «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
Il percorso della Consulta, si legge nella sentenza, ha inteso introdurre uno strumento «ulteriore» rispetto a quelli già disponibili, per consentire la migliore individualizzazione del trattamento sanzionatorio nelle condotte di rapina quando il fatto si configuri come «estremamente modesto». I parametri dell’attenuante di matrice costituzionale sono in larga misura sovrapponibili a quelli dell’attenuante comune dell’art. 62, n. 4), cod. pen., che richiede il danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero il lucro di speciale tenuità, sempre che l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
L’attenuante della lieve entità postula dunque una valutazione del fatto nel suo complesso, ben potendo essere esclusa quando la lievità difetti rispetto all’evento in sé considerato o alla natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta, in relazione all’entità del danno o del pericolo. Nella specie la Corte di appello aveva motivato e giustificato, in ragione della complessiva gravità del fatto caratterizzato dall’uso di armi, il discostamento della pena dal minimo edittale: il motivo è risultato infondato e implicitamente disatteso anche per il reato di rapina. Alla pronuncia è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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