Rapina, attenuante del danno di speciale tenuità e natura plurioffensiva del reato (Cass. pen. Sez. II n. 21111 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità rispetto al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico. Occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del reato, che lede, oltre al patrimonio, la libertà e l’integrità fisica e morale del soggetto aggredito. L’attenuante può trovare applicazione solo quando risulti di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati a entrambi i beni tutelati. La restituzione della refurtiva costituisce un post factum non valutabile, dovendosi verificare l’entità del danno al momento della consumazione del reato.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 16.10.2025, confermava la condanna pronunciata in primo grado dal G.i.p. del Tribunale di Ravenna all’esito di giudizio abbreviato. L’imputato era stato ritenuto responsabile, unificati i reati dal vincolo della continuazione, dei delitti di rapina, lesioni personali e danneggiamento. Secondo le conformi sentenze di merito, l’uomo aveva aggredito la vittima, sottraendole la borsa con denaro e documenti, aveva poi colpito un passante intervenuto in sua difesa e aveva usato violenza verso un’automobilista per impedirle di riprendere i fatti.
Avverso la decisione di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, con i quali contestava, per violazione di legge e vizio di motivazione, il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. Il ricorrente sosteneva che il compendio della rapina era esiguo e che i giudici avevano valorizzato elementi non pertinenti, come l’età della persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Sezione II ha esaminato congiuntamente i due motivi, per l’intima connessione dei profili di doglianza, entrambi incentrati sul mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità. I motivi sono stati ritenuti inammissibili perché aspecifici e manifestamente infondati.
La difesa si limitava a insistere sul modesto valore della borsa sottratta e del suo contenuto, senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale. Quest’ultima aveva fatto corretta applicazione dei principi ribaditi dalle Sezioni Unite n. 42124 del 27.06.2024, secondo cui, in relazione alla rapina, non basta che il bene sottratto sia di modestissimo valore economico: occorre considerare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona, attesa la natura plurioffensiva del reato.
I giudici di merito avevano evidenziato che l’imputato aveva usato violenza nei confronti di una donna ottantenne, provocandole un evidente trauma psicologico e lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni, non qualificabili come modeste proprio in ragione dell’età avanzata della vittima. Avevano inoltre valorizzato la sottrazione dei documenti di identità, che onerava la vittima dei costi e dei tempi della loro rinnovazione.
Quanto all’argomento difensivo sulla restituzione della borsa nell’immediatezza, la Corte ha ribadito che l’entità del danno deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile a tal fine, richiamando sul punto Sez. V n. 19728 dell’11.04.2019.
L’attenuante è stata dunque esclusa con motivazione congrua e non contraddittoria. Le censure della difesa, lungi dal criticare la tenuta logica del provvedimento, prospettavano una lettura alternativa delle prove e miravano a un nuovo apprezzamento dei fatti, collocandosi al di fuori dei casi consentiti dall’art. 606 cod. proc. pen. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi di Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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