Rapina: la speciale tenuità post sentenza n. 86/2024 ha natura oggettiva (Cass. pen. Sez. II n. 4344 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante della speciale tenuità del fatto di rapina, introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, ha natura oggettiva e non richiede una valutazione personalistica dell’imputato. La sua configurabilità va accertata con riguardo alla condotta delittuosa nel suo complesso, mediante gli indici della estemporaneità della condotta, della modestia dell’offesa personale alla vittima, dell’esiguità del profitto e dell’assenza di profili organizzativi. La levità deve essere esclusa quando il requisito manchi in rapporto all’evento, alla natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta, ovvero all’entità del danno o del pericolo, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità del fatto e all’ammontare delle somme rapinate.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la condanna di due imputati per rapina e porto in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere, assolvendo uno solo di essi dalla contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 e rideterminando la pena. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
Il primo ricorrente lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, oltre a motivi di motivazione carente ed illogica, contestando la genericità dei criteri usati dalla Corte territoriale e il riferimento alla modestia del danno. Il secondo ricorrente deduceva l’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, la mancata esclusione della recidiva e il diniego della speciale tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Sezione II ha ricostruito gli indici qualificanti della circostanza attenuante in esame, individuandoli — sulla scorta dell’elaborazione giurisprudenziale — nell’estemporaneità della condotta, nella modestia dell’offesa personale alla vittima, nell’esiguità delle somme rapinate e nell’assenza di profili organizzativi (Sez. 2 n. 9820 del 26.1.2024). Ha poi ribadito che si tratta di circostanza di natura oggettiva (Sez. 1 n. 28468 del 23.04.2013) e che la valutazione di levità investe la condotta nel suo complesso, dovendo essere esclusa se il requisito manchi rispetto all’evento, alla natura, specie, mezzi, modalità e circostanze del fatto, ovvero all’entità del danno o del pericolo (Sez. 5 n. 18981 del 22.02.2017).
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha dato conto con motivazione congrua ed esaustiva delle ragioni del diniego, valorizzando la reiterazione delle condotte violente, l’uso delle forbici per portare la minaccia e il valore del bene sottratto, ritenuto non di minimale entità. Elementi idonei a escludere l’attenuante, in quanto attinenti ai mezzi, alle modalità e all’entità del danno.
Quanto al secondo ricorso, il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché costruito su mere doglianze di fatto, volte a una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità. Richiamando l’orientamento consolidato anche dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46 del 2006, la Corte ha ribadito che il controllo sulla motivazione è circoscritto alla verifica della struttura logica del provvedimento e non può estendersi alla revisione degli elementi fattuali (Sez. 3 n. 17395 del 24.1.2023; Sez. 5 n. 26455 del 9.6.2022; Sez. 2 n. 9106 del 12.2.2021).
Manifestamente infondato è stato ritenuto anche il motivo sulla recidiva, avendo la Corte territoriale valorizzato i plurimi precedenti penali, anche specifici, e l’assenza di segnali di resipiscenza, espressivi di maggior colpevolezza e pericolosità sociale in una progressione ascendente. Il terzo motivo è stato respinto per rinvio alle considerazioni svolte sulla posizione del coimputato, trattandosi di attenuante di natura oggettiva. All’inammissibilità dei ricorsi è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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