Divieto ex art 1397 cod ord mil: rapporto disciplinare non propone sanzione (TAR Calabria n. 1214 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto con cui il superiore gerarchico rileva l’infrazione disciplinare militare non può contenere proposte relative alla specie e all’entità della sanzione, a norma dell’art. 1397, comma 2, cod. ord. mil.. Il divieto è preordinato a presidiare a monte l’imparzialità dell’organo collegiale competente a irrogare la sanzione, impedendo che la proposta del superiore condizioni l’apprezzamento discrezionale della Commissione. La violazione del divieto integra un vizio procedimentale che determina l’annullamento del provvedimento sanzionatorio, a prescindere dall’eventuale concreta ricaduta della proposta sull’operato della Commissione, avendo la norma carattere di tutela preventiva e generale. La circostanza che la sanzione irrogata sia di specie diversa da quella suggerita non esclude il condizionamento.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri all’epoca dei fatti, impugna la determinazione con cui il Comando Interregionale ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento che gli ha inflitto la sanzione disciplinare di cinque giorni di consegna, nonché la sanzione stessa, chiedendo il risarcimento del danno. L’addebito riguardava asserite indebite pressioni su un dipendente affinché le informazioni relative a un aspirante Allievo fossero istruite in modo da attenuare le controindicazioni a carico di suoi congiunti; il procedimento penale si era concluso con archiviazione.

Con ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a. l’esponente ha impugnato il diniego di accesso alla registrazione audio/video della seduta disciplinare. Con motivi aggiunti ha impugnato la scheda valutativa, lamentando l’attribuzione del giudizio di “superiore alla media” anziché di “eccellente”, e ha chiesto il risarcimento del danno. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità delle domande e concluso per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto la cessata materia del contendere sul ricorso per accesso: l’esponente ha acquisito aliunde, in sede di processo penale, la trascrizione integrale e il dvd della seduta disciplinare, con soddisfacimento integrale della pretesa ostensiva. Non è configurabile un perdurante interesse, poiché il principio dell’autonoma rilevanza del diritto di accesso postula che la documentazione negata non sia stata conseguita nelle more del giudizio.

Nel merito del ricorso principale, la Corte ritiene fondata la censura di violazione dell’art. 1397, comma 2, cod. ord. mil. Il rapporto redatto dal superiore provinciale, nel sollecitare l’avvio del procedimento, ha individuato violazioni e norme applicabili e ha proposto l'”irrogazione della sanzione della consegna di rigore”. Il superiore ha così suggerito alla Commissione disciplinare le conclusioni che questa avrebbe dovuto formulare all’esito dell’inchiesta, condizionandone l’apprezzamento. Il divieto mira a evitare che la proposta del superiore possa inficiare l’imparzialità dell’organo competente, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Non convincono gli argomenti della difesa erariale, secondo cui la violazione sarebbe una mera irregolarità e il condizionamento non sarebbe emerso, essendo stata irrogata la consegna anziché la consegna di rigore indicata. Il divieto ha carattere di tutela preventiva e la sua applicazione prescinde dalla concreta ricaduta della proposta sull’operato della Commissione. In accoglimento della doglianza, avente portata assorbente, i provvedimenti impugnati sono annullati.

La domanda risarcitoria è respinta: i pregiudizi prospettati derivano dai provvedimenti di trasferimento per “incompatibilità ambientale”, autonomi e distinti rispetto alla sanzione e non impugnati; la loro ipotetica illegittimità costituisce coelemento essenziale dell’imputazione dell’illecito.

Quanto ai motivi aggiunti, la Corte rigetta l’impugnazione della scheda valutativa. Il giudizio del secondo revisore prevale nella gerarchia dell’Arma. Non sussistono cause di astensione ex art. 690 d.P.R. n. 689/2010 per l’avvenuta conoscenza del ricorso gerarchico, né emergono elementi di alterazione del canone di imparzialità. Il termine “tempestivamente” dell’art. 688, comma 1, d.P.R. n. 689/2010 ha valore ordinatorio; le valutazioni degli anni precedenti non vincolano quelle successive. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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