Sopravvenuta carenza di interesse per assunzione del ricorrente (TAR Sardegna n. 174 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso al giudice amministrativo avverso gli atti di una procedura selettiva diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente mediante lo scorrimento della graduatoria e la sua assunzione. La declaratoria di improcedibilità presuppone che la prestazione richiesta sia stata effettivamente conseguita e che il ricorrente non abbia replicato alla richiesta di definizione in rito formulata dall’amministrazione e dalla parte controinteressata. La carenza di interesse opera sul piano processuale e non investe il merito dei motivi, con la conseguenza che il giudice non esamina le censure. La compensazione integrale delle spese è disposta in presenza di giusti motivi, riconducibili alla definizione del rapporto per fatti sopravvenuti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato gli atti della procedura di selezione interna indetta dall’ENAS per due posti di funzionario di categoria D, contestando l’ammissione del candidato controinteressato, l’attribuzione dei punteggi per anzianità e titoli e la collocazione in graduatoria. Con motivi aggiunti aveva censurato la determinazione del Direttore Generale che aveva approvato la graduatoria definitiva e nominato vincitore il candidato controinteressato.
Nel corso del giudizio l’amministrazione resistente, con memoria depositata in data 10 gennaio 2025, ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse. A seguito dello scorrimento della graduatoria disposto con determinazione del Direttore Generale, il ricorrente è stato assunto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di funzionario, con decorrenza dal 1° settembre 2021. La parte controinteressata ha aderito alla richiesta di declaratoria di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione resistente ha documentato il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione. L’assunzione è intervenuta su manifestazione di disponibilità espressa dal medesimo ricorrente su richiesta dell’Ente, con conseguente soddisfazione della pretesa sostanziale azionata in giudizio.
La parte controinteressata ha condiviso la richiesta di definizione in rito, mentre il ricorrente non ha replicato alla deduzione avversaria. Da tale condotta processuale il Tribunale ha tratto conferma dell’assenza di un perdurante interesse alla pronuncia sul merito dei motivi.
Su queste basi il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. La definizione in rito ha assorbito l’esame delle censure relative alla legittimità degli atti di selezione e alla posizione in graduatoria.
Il Collegio ha quindi disposto l’integrale compensazione delle spese e delle competenze di giudizio tra le parti, ravvisando giusti motivi in ragione della sopravvenienza che ha determinato la definizione del rapporto. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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