Rapporto informativo e flessione del punteggio: motivazione sintetica e discrezionalità (TAR Campania n. 657 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rapporto informativo del personale delle forze di polizia, l’Amministrazione gode di un ampio potere discrezionale nella valutazione del servizio reso, sicché il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili di manifesta illogicità, carenza di presupposti, assoluto difetto di motivazione o macroscopica irragionevolezza. Il rapporto informativo non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze, ma esprime un giudizio sintetico ed esauriente sul complesso del servizio svolto, sicché l’obbligo di motivazione di cui all’art. 44, comma 2, d.lgs. n. 443/1992 è soddisfatto dalle valutazioni di sintesi riferite al periodo, senza rendicontazione puntuale dei singoli episodi. Il giudizio ha riferimento temporale al singolo anno solare ed è autonomo rispetto a quelli degli anni precedenti: la diversificazione dei punteggi è evenienza fisiologica e non costituisce di per sé indice di contraddittorietà, salvo il maggiore onere motivazionale in caso di discontinuità in peius rispetto a precedenti giudizi resi nella medesima qualifica.
Il Fatto
Il ricorrente, Ispettore di Polizia Penitenziaria con incarico di Coordinatore di Sorveglianza, ha impugnato i rapporti informativi redatti nei suoi confronti per gli anni 2022 e 2023, nei quali ha conseguito il punteggio complessivo di 29/32, inferiore a quello massimo di 32/32 ottenuto in passato. Con un unico motivo ha dedotto violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
Il ricorrente ha lamentato che l’abbassamento non sarebbe giustificato, non essendo intervenute sanzioni disciplinari né note di demerito, e che non potrebbe rilevare in senso sfavorevole la mera assenza per malattia. Ha inoltre rappresentato di aver svolto correttamente l’ulteriore incarico relativo alle videoconferenze e di aver accresciuto la propria formazione. L’Amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal consolidato orientamento in tema di redazione del rapporto informativo. L’Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione del servizio, con sindacato giurisdizionale circoscritto ai soli profili di manifesta illogicità, assoluto difetto di motivazione, carenza di presupposti o macroscopica irragionevolezza, nella specie insussistenti.
Il rapporto informativo, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze, ma raccoglie un giudizio sintetico, ancorché esauriente, sul complesso del servizio svolto. Per rispondere all’obbligo di motivazione non è necessario che il documento menzioni fatti specifici in occasione dei quali il dipendente si sia comportato in modo conforme o meno al giudizio riportato.
Il giudizio ha come riferimento temporale un singolo anno solare ed è autonomo e indipendente da quelli espressi per gli anni precedenti. Va esclusa la configurabilità di un legittimo affidamento sulla continuità delle valutazioni: la diversificazione dei punteggi è evenienza fisiologica e non costituisce di per sé indice di contraddittorietà. Solo quando l’Amministrazione intenda discostarsi in peius dai precedenti giudizi nella medesima qualifica è richiesto un maggiore onere motivazionale.
Nel caso concreto, il punteggio per l’anno 2021 era di 30, sicché la flessione per il 2022 è stata di un solo punto (da 30 a 29), mentre per il 2023 nessuna modifica in peius è stata effettuata, essendo stato confermato il punteggio precedente. Il Collegio esclude che il raffronto con i giudizi conseguiti in anni anteriori, quando il ricorrente era in servizio con qualifica inferiore, possa fondare i dedotti vizi logici, non essendo in contestazione i rapporti relativi agli anni 2020-2021.
La formula riassuntiva del rapporto per il 2022, che richiama il minore rendimento complessivo sotto il profilo quantitativo e qualitativo, è idonea a soddisfare l’esigenza motivazionale del punteggio di 2 anziché 3 assegnato alla voce sul rendimento complessivo, senza necessità di riferimento a circostanze negative specifiche. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 9185/2022, secondo cui non può pretendersi la formalizzazione per iscritto di episodi che attengono alla normale dinamica del servizio. Infine, risultano inconferenti i rilievi sulla mancata considerazione dell’incarico relativo alle videoconferenze e dell’accrescimento formativo, trattandosi di elementi già valutati nell’ambito dei parametri in cui il ricorrente ha ottenuto il punteggio massimo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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