Rapporto informativo militare, motivazione rafforzata in caso di coincidenza tra revisori (TAR Puglia n. 408 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto informativo militare che si discosti in peius dalle valutazioni del compilatore richiede una motivazione rafforzata, tanto più quando primo e secondo revisore coincidano nella stessa persona. La coincidenza tra revisori non è di per sé illegittima, ma impone uno sforzo argomentativo ulteriore rispetto a quello già richiesto in caso di discordanza tra compilatore e revisore. È illegittimo il provvedimento di autotutela con cui l’Amministrazione integri postuma la motivazione dell’atto discrezionale, già impugnato, per correggerlo nel corso del giudizio. Il giudizio analitico e quello complessivo vanno annullati quando manchi ogni indicazione degli specifici fatti, privi di rilievo disciplinare, posti a fondamento della revisione in peius.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale superiore dell’Esercito Italiano cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, impugna il rapporto informativo relativo al periodo dall’1.7.2020 al 13.11.2020. Il compilatore, suo superiore diretto, aveva attribuito le valutazioni massime, compreso il rendimento “ottimo“. Il primo revisore riduce alcune voci e il rendimento a “molto buono“.

Nel periodo di riferimento le funzioni di primo e secondo revisore si concentrano nella stessa persona, subentrata nel comando e rimasta anche Capo di Stato Maggiore. Il secondo revisore dichiara di sostituirsi al primo, non nominato, e conferma la riduzione. Il ricorrente deduce difetto di motivazione, contraddittorietà e sviamento. Nelle more del giudizio l’Amministrazione adotta un nuovo rapporto emendato, impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di cessazione della materia del contendere, sollevata dalla difesa erariale in relazione al ricorso principale. L’eccezione non è accolta. Il secondo rapporto, adottato in autotutela, è illegittimo e va annullato: coglie nel segno la censura che stigmatizza la violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione degli atti discrezionali.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui l’Amministrazione deve applicare le regole di presidio istruttorio e di logicità e proporzionalità dell’attività valutativa anzitutto nella sede sostanziale, a monte della controversia, e non nel corso del giudizio instaurato proprio per la loro violazione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5026 del 2021; Sez. VI, n. 2563 del 2021).

Caduta l’eccezione, la domanda di annullamento del rapporto originario si rivela fondata. Il Collegio riconosce il consolidato orientamento per cui, nelle Forze Armate, i giudizi analitici e quello complessivo sono autonomi e ciascun rapporto si riferisce al solo periodo di riferimento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4076 del 2011; Sez. II, n. 37 del 2022). Le valutazioni periodiche non sono quindi confrontabili con quelle degli anni precedenti.

Nel caso concreto, tuttavia, la contraddittorietà intrinseca della valutazione del primo revisore emerge dal confronto con quella del compilatore, superiore diretto a più stretto contatto con il valutato. Manca qualsiasi accenno alle ragioni di un così accentuato disaccordo. Tanto più necessaria appare la motivazione quanto più le conclusioni dell’ufficiale di grado superiore si discostino da quelle del subordinato, che ha potuto apprezzare con immediatezza le qualità del valutato.

Le anomalie assumono particolare significatività perché si tratta dell’ultimo rapporto del dipendente e per la corrispondenza tra primo e secondo revisore. Tale coincidenza non determina illegittimità di per sé, ma esige un sforzo motivazionale ulteriore rispetto a quello già rafforzato richiesto in caso di discordanza tra compilatore e revisore (TAR Lazio, Sez. I, n. 6964 del 2015). Motivazione che nel caso di specie non è ravvisabile.

Il rapporto informativo e il giudizio complessivo sono pertanto illegittimi e vanno annullati, con obbligo per l’Amministrazione di rinnovare il procedimento e concluderlo con un giudizio analiticamente motivato. In caso di revisione in peius delle osservazioni del compilatore, il nuovo giudizio deve dare conto degli specifici fatti, non aventi rilievo disciplinare, sui quali è fondato. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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