Errore materiale emendabile in appello e conversione permessi speciale non manifestamente infondata (Cons. Stato n. 10007 del 11.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il lapsus calami che inficia il dispositivo della sentenza di primo grado, in contrasto con la motivazione, è emendabile dal giudice d’appello in virtù del principio di assorbenza e di economia processuale, senza necessità di autonoma istanza di correzione dell’errore materiale ex art. 86 cod. proc. amm.. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione non può essere sostituita, nel dispositivo, con quella di inammissibilità. Ai fini della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la valutazione di manifesta infondatezza della pretesa non può fondarsi su argomenti non sorretti dal dato normativo, né sull’erronea lettura della disciplina transitoria dettata dall’art. 7 del d.l. n. 20 del 2023 in tema di conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno per motivo di protezione speciale in permesso per motivo di lavoro, con istanza trasmessa a mezzo PEC alla Questura in data 25 settembre 2023. Formatosi il silenzio dell’amministrazione, proponeva ricorso davanti al TAR per l’Abruzzo.
Nelle more del giudizio la Questura fissava l’appuntamento per la conversione richiesta. Il TAR, pur ritenendo nella motivazione il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dichiarava in dispositivo l’inammissibilità e revocava l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sul presupposto della manifesta infondatezza del ricorso. Il soccombente appellava deducendo due errores in iudicando: la violazione dell’art. 35 cod. proc. amm. quanto alla statuizione di rito e dell’art. 136, secondo comma, del d.P.R. n. 115 del 2002 quanto alla revoca del beneficio.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal rilievo che la formula del dispositivo di primo grado scaturisce da un lapsus calami dell’estensore, non contestato dalla difesa erariale e smentito dalla stessa motivazione della sentenza. Il primo giudice aveva, in realtà, ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La Corte riconosce che il refuso avrebbe trovato più consono strumento nel procedimento di correzione dell’errore materiale ex art. 86 cod. proc. amm.. Tuttavia richiama il condivisibile indirizzo secondo cui ragioni di economia processuale, connesse al principio di assorbenza nell’appello di ogni vizio della sentenza impugnata, consentono al giudice di secondo grado di accogliere direttamente la domanda di correzione proposta dall’appellante, richiamando Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2014, n. 4019.
Quanto alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, la Corte non condivide la valutazione incidentale di manifesta infondatezza della pretesa attorea. Sulle modalità di inoltro della domanda, l’amministrazione, pur richiamando l’art. 9, comma 1-bis, del d.P.R. n. 394 del 1999, non ha indicato alcun provvedimento ministeriale da cui emergesse che l’unica modalità ammessa fosse l’impiego della PEC con risposta automatica.
Parimenti confutato è l’argomento fondato sull’abrogazione della lettera a) nell’art. 6, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla legge n. 50 del 2023 di conversione del d.l. n. 20 del 2023. La domanda era bensì posteriore all’entrata in vigore della legge di conversione, ma la disciplina transitoria dell’art. 7, comma 3, del d.l. n. 20 del 2023 consentiva, sussistendone i requisiti, la facoltà di conversione dei permessi per protezione speciale già rilasciati e in corso di validità.
Il gravame è pertanto accolto sotto entrambi i profili, con dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo in riforma della statuizione di rito, conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per entrambi i gradi e condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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