Reati finanziari e cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati al visto di conformità (TAR Sicilia n. 426 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In assenza di una qualificazione normativa dei reati finanziari, spetta all’interprete delimitare la latitudine applicativa della categoria, prescindendo dalla collocazione sistematica delle singole disposizioni incriminatrici e alla luce della ratio legis di contrasto a ogni condotta che rechi pregiudizio, anche indiretto, agli interessi economici e finanziari dello Stato. In tale categoria atecnica rientrano, oltre ai reati tributari, tutte le fattispecie che mettono a rischio l’interesse pubblico economico, danneggiando la fiducia degli investitori e le ragioni dei creditori e impedendo la corretta formazione della base imponibile. Ne consegue la legittimità della cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità. La revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel è invece subordinata ai soli presupposti dell’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998, non potendo il d.m. n. 164/1999, di contenuto sanzionatorio, introdurre ipotesi ulteriori né consentire interpretazioni estensive, stante l’assenza di automatismo tra irregolarità personali del professionista e revoca di tale abilitazione.

Il Fatto

Il ricorrente, esercente la professione di dottore commercialista, impugna il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate ha disposto la cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità e la revoca dell’autorizzazione all’accesso al servizio telematico Entratel. Il provvedimento si fonda sulla pendenza di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta a carico del professionista.

Il ricorrente deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio di innocenza, oltre alla violazione del d.m. n. 164/1999 in materia di revoca del servizio Entratel. In sede cautelare il TAR accoglie l’istanza limitatamente al terzo motivo, relativo all’abilitazione telematica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta separatamente i due profili del provvedimento. Quanto ai primi due motivi, ritiene corretta l’interpretazione dell’art. 8 del d.m. n. 164/1999 offerta dall’Amministrazione: il delitto di bancarotta fraudolenta è ascrivibile alla categoria dei reati finanziari, con conseguente legittimità della cancellazione dall’elenco.

Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che la categoria dei reati finanziari è priva di una qualificazione normativa. La delimitazione è dunque rimessa all’interprete e va condotta prescindendo dalla collocazione sistematica delle singole disposizioni incriminatrici, in coerenza con la ratio legis della disciplina.

Il Tribunale richiama un proprio precedente (n. 1442/2022) e la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’attività dei soggetti abilitati costituisce una forma di partecipazione autorizzata all’esercizio della funzione impositiva, esercitabile solo da chi possiede requisiti di onorabilità e moralità di alto profilo. Nella categoria atecnica rientrano pertanto anche le fattispecie che mettono a rischio l’interesse pubblico economico e la corretta formazione della base imponibile.

Quanto al terzo motivo, il Collegio richiama l’orientamento del C.G.A.R.S. (n. 169/2025 e n. 271/2025). La disciplina dei requisiti di onorabilità del d.m. n. 164/1999 riguarda esclusivamente l’attività di assistenza fiscale e il rilascio del visto di conformità, restando precluso ogni automatismo tra irregolarità personali e revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica.

Le cause di legittima revoca dell’abilitazione Entratel sono quelle tassative dell’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998. Il d.m. n. 164/1999, di contenuto sanzionatorio, non può introdurre ipotesi ulteriori. La trasmissione telematica delle dichiarazioni è attività ontologicamente diversa dalla certificazione resa mediante visto di conformità e richiede standard di onorabilità inferiori. Il terzo motivo è dunque accolto, con annullamento in parte qua del provvedimento; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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