Nesso causale e sanzione accessoria per omicidio stradale (Cass. pen. n. 16347 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, il principio di affidamento nella circolazione stradale trova temperamento nel principio secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità. Ne consegue che non è escluso il nesso causale, ai sensi dell’art. 41 cod. pen., quando la condotta della vittima, pur colposa e concorrente, non sia qualificabile come eccezionale e imprevedibile. La durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicata in luogo della revoca ai sensi dell’art. 222, comma 2, C.d.s., deve essere determinata esclusivamente sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, C.d.s. — entità del danno, gravità della violazione e pericolo per l’ulteriore circolazione — e non di quelli di cui all’art. 133 cod. pen., con motivazione autonoma rispetto alla quantificazione della pena.
Il Fatto
Il Tribunale di Udine aveva condannato l’imputato per il reato di omicidio stradale, per aver investito e ucciso un pedone che attraversava la sede stradale, cagionandone il decesso per colpa generica e specifica, con violazione dell’art. 141 C.d.s. La Corte d’appello di Trieste aveva confermato la sentenza, riconoscendo un concorso di colpa della vittima nella misura del 75% e applicando la sanzione accessoria della sospensione della patente per due anni, in luogo della revoca.
L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo con il primo motivo il travisamento della prova e la mancata esclusione del nesso causale, sostenendo che l’attraversamento dei pedoni fuori dalle strisce costituisse causa eccezionale sopravvenuta tale da interrompere il rapporto di causalità. Con il secondo motivo, lamentava la carenza motivazionale in ordine alla durata della sanzione accessoria.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente premesso che, trattandosi di fattispecie di doppia conforme, le decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi a vicenda secondo il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché integralmente versato in fatto e reiterativo di censure già proposte in appello, senza un effettivo raffronto con l’argomentazione della sentenza impugnata. Ha inoltre ricordato che eccede dai limiti di cognizione del giudice di legittimità ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, essendo il controllo sulla motivazione circoscritto alla verifica della coerenza delle argomentazioni.
In punto di nesso causale, la Corte ha richiamato il principio per cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, con temperamento del principio di affidamento. Nella specie, la situazione di pericolo era percepibile già a distanza di cento metri e la velocità del veicolo avrebbe consentito una manovra di emergenza tempestiva, rendendo il comportamento della vittima non eccezionale e imprevedibile.
Sul secondo motivo, la Corte ne ha riconosciuto la fondatezza. Dopo aver richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, che ha dichiarato illegittimo l’automatismo della revoca della patente, ha precisato che, nella determinazione della durata della sospensione, il giudice deve fare riferimento ai parametri dell’art. 218, comma 2, C.d.s. — entità del danno, gravità della violazione e pericolo di ulteriore circolazione — e non a quelli dell’art. 133 cod. pen. La motivazione della Corte territoriale, limitatasi a considerare la gravità del danno e ad applicare la media edittale, risultava illogica anche in ragione del riconosciuto concorso di colpa della vittima nella misura del 75%.
In accoglimento del secondo motivo, la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste per la nuova determinazione della durata della sanzione accessoria, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.
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Nota della Redazione
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