Il decorso del tempo non attenua le esigenze cautelari senza elementi nuovi (Cass. pen. Sez. 5 n. 6278 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il solo decorso del tempo e il rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare non sono sufficienti per ritenere attenuate le esigenze cautelari, occorrendo la valutazione di ulteriori elementi che dimostrino un effettivo ridimensionamento del pericolo di condotte recidivanti e un cambiamento nella situazione valutata all’inizio del trattamento cautelare. La confessione resa in chiave giustificativa e tesa a ridimensionare la vicenda non costituisce elemento nuovo idoneo a scalfire il grave e attuale quadro cautelare. È insindacabile in cassazione il libero convincimento del giudice di merito, adeguatamente motivato, circa l’assenza di un percorso di rielaborazione critica da parte dell’indagato. Il motivo di ricorso che non si confronta con il testo dell’ordinanza impugnata è manifestamente infondato con riferimento alla dedotta violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità della misura.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta applicava all’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Caltanissetta, gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. L’istanza di revoca o attenuazione della misura, presentata dal difensore, veniva rigettata e l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. era parimenti respinto dal Tribunale di Caltanissetta in funzione di Tribunale del riesame.
Avverso l’ordinanza di rigetto l’indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi, incentrati sull’omessa valutazione di elementi sopravvenuti — segnatamente la confessione resa dopo l’ordinanza genetica e la cessazione delle condotte — sulla mancata motivazione circa la non idoneità della più tenue misura del divieto di avvicinamento e sul vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni confessorie.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, rigettandolo e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Quanto al primo motivo, concernente l’attualità del quadro cautelare, il Tribunale del riesame ha compiutamente motivato sull’inidoneità degli elementi sopravvenuti, evidenziando come l’unico elemento nuovo consistesse nella confessione dell’indagato, non idonea per le sue caratteristiche intrinseche a scalfire il quadro cautelare già valutato.
La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui il solo decorso del tempo o il rispetto delle prescrizioni non bastano per ritenere l’attenuazione delle esigenze cautelari, richiedendosi elementi che dimostrino un effettivo ridimensionamento del pericolo di recidiva. Ha valorizzato, in tal senso, la valutazione del Tribunale circa la confessione resa in chiave giustificativa e tesa a ridimensionare la vicenda, ritenendo che il quadro cautelare non fosse mutato.
Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato per non essersi confrontato con il testo dell’ordinanza: il Tribunale aveva adeguatamente motivato l’inadeguatezza del più lieve divieto di avvicinamento, già applicato in un precedente analogo procedimento per maltrattamenti in danno della moglie, senza che ciò avesse impedito la reiterazione delle condotte criminose. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto infondato, non ravvisandosi contraddizione tra l’affermazione che la confessione aveva rafforzato la decisione e quella che non aveva aggiunto elementi utili alle indagini, trattandosi di conferma di dati già noti.
Quanto all’assenza di un percorso di rielaborazione critica, la Corte ha precisato che si tratta di un libero convincimento del giudice di merito, adeguatamente motivato e pertanto insindacabile nella sede di legittimità. La decisione conferma l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di riesame delle misure cautelari personali, ribadendo la centralità della valutazione del giudice di merito in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori
- Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso