Riconoscimento fotografico utilizzabile se il teste lo conferma in dibattimento (Cass. pen. Sez. VII n. 32345 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile e idoneo a fondare l’affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da formale ricognizione dibattimentale, ove il testimone confermi di averlo effettuato con esito positivo e di non poterlo reiterare per il decorso di un apprezzabile lasso di tempo. L’individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e species del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa resa in dibattimento. L’inacquisibilità del verbale al fascicolo per il dibattimento, anche per il tramite delle contestazioni, resta errore irrilevante allorché a fondamento della decisione non sia posto il verbale fotografico, bensì la dichiarazione del teste sull’avvenuta individuazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona aveva confermato la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per aver ceduto due buste di cocaina dietro pagamento, con condanna a otto mesi di reclusione e multa, oltre al beneficio della sospensione condizionale.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione: i verbali di individuazione fotografica non sarebbero acquisibili al dibattimento neppure mediante contestazioni, la dichiarazione confermativa della teste sarebbe priva di rilevanza e l’identificazione dell’imputato deriverebbe unicamente dal verbale illegittimamente utilizzato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il collegio ha richiamato il principio secondo cui il riconoscimento fotografico eseguito in fase investigativa è utilizzabile e idoneo a sostenere l’affermazione di responsabilità, purché il testimone confermi di averlo compiuto con esito positivo e di non poterlo ripetere per il tempo trascorso.

Il momento ricognitivo è parte integrante della testimonianza: l’affidabilità e la valenza probatoria dell’individuazione informale discendono dall’attendibilità accordata al teste. La Corte ha citato Sez. 2 n. 20489 del 2019 e Sez. 2 n. 25122 del 2023, oltre a Sez. 5 n. 57420 del 2018, che — in fattispecie sovrapponibile, in cui il teste si era limitato a riconoscere in dibattimento la firma apposta al verbale — ha qualificato i riconoscimenti fotografici come accertamenti di fatto utilizzabili in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice.

Quanto all’inacquisibilità del verbale al fascicolo dibattimentale, anche tramite contestazioni (Sez. 5 n. 8423 del 2013), la Corte ha ribadito che si tratta di errore assolutamente irrilevante quando la decisione non si fondi sul verbale fotografico, ma sulla dichiarazione del teste sull’avvenuta individuazione. Nel caso concreto la Corte territoriale ha espressamente escluso di avvalersi del verbale di s.i.t., fondando il giudizio sulla dichiarazione confermativa resa dalla teste in dibattimento.

Il ricorso non si è confrontato con l’ulteriore elemento valorizzato dalla sentenza impugnata: i fotogrammi estrapolati dalle videocamere di un bar prossimo al luogo della cessione, recanti data e orario leggibili, che ritraggono il ricorrente a breve distanza dalla teste, avvalorando la dinamica ricostruita. La Corte ha altresì dato conto, con motivazione non manifestamente illogica, della genuinità del riconoscimento, mostrando piena consapevolezza del pericolo di falsi positivi. Il motivo è risultato aspecifico e, per il resto, volto a sollecitare una rilettura del merito preclusa in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese processuali e il versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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