Travisamento della prova insussistente se la motivazione regge su elementi plurimi (Cass. pen. Sez. 3 n. 14234 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il travisamento della prova per la pretesa mancata valutazione del contenuto di una memoria difensiva, allorché il giudice di merito abbia dato conto di aver esaminato le doglianze e abbia fondato il proprio convincimento su una pluralità di elementi indiziari, oggetto di una lettura complessiva priva di illogicità manifesta. Il vizio di travisamento non può essere ravvisato quando la decisione impugnata non si basi esclusivamente sulla prova asseritamente mal interpretata, ma trovi conforto in altri elementi, estranei alla lettera del ricorso, quali il quantitativo di sostanza stupefacente e la presenza di materiale da taglio.
Il Fatto
Con sentenza del 25/9/2025, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 25/2/2025 dal Tribunale, rideterminava la pena inflitta all’imputato con riguardo al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo un unico motivo incentrato sulla manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova.
In particolare, la difesa lamentava che la Corte di appello non avesse trattato il contenuto di una memoria difensiva del 19/9/2025, con la quale sarebbero stati descritti e analizzati gli oggetti rinvenuti nella disponibilità dell’imputato, ritenuti indicativi della destinazione dello stupefacente allo spaccio. La memoria avrebbe evidenziato che la bilancia costituiva un comune strumento da cucina e che le “palette dosatrici” erano, in realtà, comuni spingi-cuticole per la cura delle unghie. Tale errore di ricognizione, ad avviso del ricorrente, inficiava la tenuta della sentenza, specie in assenza di qualunque valutazione da parte del giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato che la memoria prodotta dalla difesa in appello era stata certamente esaminata dal Collegio di merito, risultandone riportato il contenuto in sentenza con sufficiente precisione. La pronuncia impugnata aveva infatti evidenziato che il difensore aveva depositato memoria scritta, perorando l’accoglimento dei motivi di appello, già incentrati sull’errata valutazione del materiale rinvenuto nell’abitazione dell’imputato, trattandosi di strumenti ordinari e non preordinati all’attività di spaccio.
La Corte ha quindi rilevato che la pronuncia impugnata aveva confermato la condanna riconoscendo la destinazione dello stupefacente anche allo spaccio, con una motivazione solida e priva di illogicità manifesta. In doppia conforme con la decisione del Tribunale, il giudice di appello aveva richiamato le circostanze del rinvenimento e del sequestro della sostanza, risultando accertato che, al momento dell’arrivo del pacco destinato all’imputato, sulla tavola della sua abitazione erano presenti un “bilancino”, “strumenti di precisione” e un barattolo di vetro contenente sostanza di colore marrone, solitamente impiegata come materiale da taglio.
Il primo Giudice, con considerazioni fatte proprie dalla Corte di appello, aveva inoltre valorizzato i quantitativi lordi non minimali delle sostanze sequestrate, nonché la particolare dimestichezza dell’imputato nell’acquisto di tali prodotti dall’estero. La Corte ha pertanto escluso qualsivoglia travisamento, evidenziando che la destinazione allo spaccio della sostanza era stata tratta da una pluralità di elementi, oggetto di una lettura priva di illogicità manifesta, estranei alla lettera del ricorso, come il quantitativo della sostanza e la presenza del prodotto da taglio.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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