Affidamento terapeutico: motivazione contraddittoria se nega ciò che concede (Cass. pen. Sez. I n. 41894 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990, il Tribunale di sorveglianza è chiamato a una complessa valutazione prognostica che verifichi l’idoneità del programma terapeutico al recupero del condannato e la sua attitudine a contenere il rischio di recidiva. È affetta da motivazione contraddittoria e ai limiti dell’apparenza l’ordinanza che nega la misura valorizzando la pericolosità sociale e i reati commessi in espiazione domiciliare, salvo poi concedere la detenzione domiciliare ex art. 47-ter Ord. pen. sulla base della medesima assenza di segnalazioni e senza valutare gli stessi reati. Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è sindacabile quando la contraddizione logica sia di macroscopica evidenza, senza rilettura del merito.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di affidamento in prova in casi particolari, concessa invece la misura della detenzione domiciliare con prescrizioni. La pena da espiare riguardava reati in materia di stupefacenti, commessi durante l’esecuzione di una precedente condanna presso il domicilio in base all’art. 1 legge n. 199/2010.

Il Tribunale desumeva la strumentalità della richiesta e la mancanza di una seria volontà terapeutica dal percorso in comunità, avviato a ridosso dell’irrevocabilità della sentenza e caratterizzato da assenze e da un cambio di struttura. Riteneva poi sussistente un pericolo di recidiva, ma concedeva la detenzione domiciliare in ragione dell’assenza di segnalazioni successive al dicembre 2020.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura dell’istituto: l’affidamento in prova in casi particolari è species del genus dell’affidamento in prova, ma la condizione dei destinatari rende preminente la cura dello stato patologico e l’affrancazione dalla dipendenza. Il favor del legislatore è stato sottolineato dalla Corte costituzionale, sentenza n. 377 del 1997, secondo cui la prima azione di risocializzazione è la cura della tossicodipendenza.

I presupposti della misura sono oggettivi, legati alla durata della pena, e soggettivi, legati allo stato di dipendenza e all’avvio o all’intenzione di avviare un programma concordato. Il giudice deve poi valutare se il programma contribuisca al recupero e contenga il rischio di recidiva, secondo una valutazione prognostica già delineata dalla Sez. I n. 16905 del 2017.

Sul piano del sindacato, la Corte richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 930 del 1995: al giudice di legittimità spetta verificare se siano stati esaminati tutti gli elementi, se la loro interpretazione sia corretta e se le regole della logica siano state rispettate. L’illogicità del discorso giustificativo è denunciabile solo quando sia di macroscopica evidenza, non potendosi rileggere la ricostruzione storica dei fatti.

Applicando tali principi, la Corte ravvisa la contraddittorietà su più punti. Il Tribunale nega l’affidamento per il pericolo di recidiva, ma concede la detenzione domiciliare, che presuppone l’idoneità a evitare la reiterazione, fondandosi su una prognosi favorevole desunta dall’assenza di segnalazioni. La stessa circostanza, però, non è spesa per l’affidamento. All’inverso, i reati commessi durante la detenzione domiciliare sono valorizzati per negare l’affidamento e omessi nel concedere la misura ex art. 47-ter Ord. pen.

Quanto alla serietà dell’intenzione terapeutica, la motivazione appare carente. Il Tribunale non dubita dell’idoneità del programma, né richiama i parametri per valutare il profilo personologico, la gravità dei reati, la situazione familiare e sociale o la condotta successiva ai fatti. I fatti dedotti non sono vagliati singolarmente né nella loro interazione, e le assenze non sono confrontate con le certificazioni mediche o con il cambio di comunità, giustificato da esigenze familiari e lavorative. Il provvedimento è quindi annullato con rinvio, limitatamente al rigetto dell’affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990, per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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