Tentata estorsione, sindacato di legittimità e valutazione della tenuità del danno (Cass. pen. Sez. 7 n. 8908 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tentata estorsione, è inammissibile il ricorso per cassazione che, mediante censure in punto di fatto, miri a una rivalutazione delle risultanze probatorie già esaminate dai giudici di merito con motivazione congrua e priva di vizi logici, senza individuare specifici travisamenti di emergenze processuali. La valutazione circa la sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non illogica. Analogamente, la graduazione della pena, effettuata in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., sfugge al sindacato di legittimità, salvo che sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il Fatto

L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, riformando in senso peggiorativo la decisione di primo grado, lo aveva condannato per il delitto di tentata estorsione. Con il primo motivo di ricorso, la difesa aveva dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, contestando, in particolare, la valutazione delle prove raccolte. Con il secondo motivo, aveva lamentato il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, mentre con il terzo motivo aveva censurato la determinazione del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha preliminarmente rilevato la natura dei motivi proposti. Quanto al primo, ha osservato che le censure erano finalizzate a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie, attività preclusa al giudice di legittimità. I giudici di merito avevano, infatti, valorizzato convergenti elementi di prova a sostegno delle dichiarazioni della persona offesa, rilevando la sproporzione tra la somma erogata dall’imputato e quella successivamente pretesa, nonché la circostanza che le richieste minacciose fossero state avanzate anche nei confronti di altri soggetti estranei al rapporto contrattuale. Tali considerazioni, ha concluso la Corte, non consentivano ricostruzioni alternative e legittimavano la qualificazione del fatto come tentata estorsione.

In relazione al secondo motivo, la Suprema Corte ha ricordato che l’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. costituisce una valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per illogicità manifesta. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva motivato il diniego facendo leva sull’importo della pretesa estorsiva, valutazione che la Cassazione ha ritenuto immune da vizi logici.

Quanto al terzo motivo, concernente la determinazione della pena, la Corte ha ribadito che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.. Detta valutazione, se sorretta da motivazione sufficiente e non arbitraria, non è sindacabile in Cassazione. Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva evidenziato la gravità del danno cagionato e la situazione personale dell’imputato, già gravato da precedenti condanne per delitti, elementi che giustificavano il diniego dei benefici invocati.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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