Sospensione della patente applicabile anche con patteggiamento (Cass. pen. Sez. IV n. 40815 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile quando ha ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, statuizioni estranee al patto. L’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada impone in ogni caso, all’accertamento del reato, la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno, anche quando la pena sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità e anche in caso di patteggiamento, poiché il divieto eccezionale dell’art. 445 cod. proc. pen. non concerne le sanzioni amministrative accessorie. Il giudice deve perciò pronunciarsi sul punto con motivazione congrua, non potendo estendere automaticamente a tali statuizioni la sinteticità tipica del rito.
Il Fatto
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Mantova, in data 09.04.2025, ha applicato la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di un imputato per il reato di cui all’art. 186, commi 1, 2, lett. b), e 2-sexies cod. strada.
Con unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, per non essere stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e chiede l’annullamento in parte qua della sentenza. Il Procuratore generale presso la Corte ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente a tale omissione; il difensore dell’imputato ha chiesto il rigetto, rilevando che l’imputato era alla guida di un velocipede.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del ricorso. Richiamando Sez. U, 26-9-2019, P.G. in proc. Melzani, rileva che, a seguito dell’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, trattandosi di statuizioni estranee al patto.
Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada stabilisce che all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sospensione della patente da sei mesi ad un anno. La Corte precisa che tale sanzione va irrogata anche quando vi sia sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (Sez. IV n. 48654 del 12.11.2019) e anche in caso di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., poiché il divieto eccezionale dell’art. 445 cod. proc. pen. non riguarda le sanzioni amministrative accessorie (Sez. IV n. 50060 del 04.10.2017).
Il giudice a quo avrebbe dunque dovuto esaminare la problematica relativa all’applicabilità della sanzione accessoria, dando conto delle ragioni delle proprie determinazioni, sorrette da congruo apparato giustificativo. La motivazione sommaria propria del rito dell’applicazione della pena su richiesta non può estendersi automaticamente alle statuizioni estranee al patto (Sez. IV n. 749 del 24.05.1994, in tema di misure di sicurezza, e conformi), perché ad esse non si attagliano le caratteristiche di sinteticità tipiche del rito.
Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata tace completamente sulla tematica, sicché è ravvisabile il vizio di mancanza di motivazione. La sentenza va pertanto annullata limitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patente, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova, che dovrà valutare l’applicabilità della sanzione motivando congruamente, restando irrevocabili le rimanenti statuizioni.
Nota della Redazione
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