Ricorso personale del condannato inammissibile dopo la legge Orlando (Cass. pen. Sez. I n. 34728 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il reclamo ex art. 35-bis ord. pen. A seguito della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, secondo gli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. La regola vale anche per il condannato e per il ricorso proposto avverso i provvedimenti adottati de plano. L’inammissibilità è dichiarata de plano a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna alle spese processuali; la complessità della procedura e gli interessi coinvolti possono escludere la condanna al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il detenuto aveva presentato reclamo ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen., chiedendo al direttore dell’istituto di detenzione la concessione dei colloqui intimi in ambiente dedicato e, in subordine, il riconoscimento del risarcimento ex art. 35 ord. pen. per la detenzione ritenuta inumana e degradante.
Il Magistrato di sorveglianza di Siracusa ha dichiarato il reclamo inammissibile con ordinanza del 29.09.2025, rilevando che il rimedio presuppone l’impugnazione di un provvedimento di rigetto dell’amministrazione penitenziaria. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto personalmente un ulteriore reclamo, allegando la certificazione del direttore sull’indisponibilità dei locali destinati ai colloqui. Il magistrato, prima, e il Tribunale di sorveglianza di Catania, poi, hanno riqualificato l’atto come ricorso per cassazione e lo hanno trasmesso alla Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ricostruito il percorso processuale. Il Magistrato di sorveglianza, investito del reclamo originario, lo aveva dichiarato inammissibile per difetto di una specifica impugnazione del provvedimento di diniego dell’amministrazione, adottando la procedura consentita dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Avverso l’ordinanza emessa con tale procedura la norma prevede la ricorribilità per cassazione.
Il condannato, invece di ricorrere, aveva proposto reclamo allo stesso magistrato, allegando un’istanza rivolta al direttore in data successiva all’ordinanza che assumeva di impugnare e il provvedimento in calce dello stesso direttore attestante l’assenza di locali idonei. Il magistrato di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza hanno ricavato dall’atto la volontà di impugnare il provvedimento del 29.09.2025 e lo hanno riqualificato come ricorso per cassazione.
La Corte ha rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Con tale intervento il legislatore ha escluso la facoltà dell’imputato e del condannato di proporre personalmente il ricorso per cassazione, stabilendo che l’atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Il principio è stato confermato dalle Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018. Il ricorso è pertanto inammissibile e va dichiarato de plano a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha tuttavia escluso profili di colpa, in ragione della complessità della procedura e degli interessi coinvolti, evitando la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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