Reato continuato in executivis: la rideterminazione della pena non è questione nuova (Cass. pen. Sez. I n. 6060 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di incidente di esecuzione, la preclusione prevista dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. — che consente la declaratoria di inammissibilità dell’istanza costituente mera riproposizione di una richiesta già rigettata — configura una preclusione allo stato degli atti e non opera quando siano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. La richiesta di rideterminare la frazione di aumento di pena per il reato-satellite, già riconosciuto con provvedimento divenuto definitivo in applicazione della disciplina del reato continuato, non integra una questione nuova quando non sopravvengano elementi ulteriori rispetto a quelli già valutati. Resta ferma la possibilità di far valere il principio del ne bis in idem mediante apposito incidente ex art. 669 cod. proc. pen.

Il Fatto

Con ordinanza del 6 aprile 2022, la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva accolto l’istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna, rideterminando la pena inflitta con la prima in 4 anni di reclusione e fissando una pena complessiva di 19 anni e 10 mesi. Con successiva ordinanza del 5 febbraio 2024, il medesimo giudice aveva ridotto la pena della prima sentenza a 4 anni e 6 mesi, in applicazione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui alla sentenza Corte cost. n. 40 del 2019.

Il condannato avanzava quindi una nuova istanza, chiedendo una diversa determinazione della pena per il reato-satellite, in misura inferiore ai 4 anni già stabiliti, perché ritenuta maggiormente proporzionata a seguito della riduzione operata. La Corte di appello dichiarava inammissibile l’istanza, ravvisando l’identità della causa petendi e la mancata allegazione di questioni nuove. Proponeva ricorso per cassazione l’interessato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione richiama il principio consolidato secondo cui la preclusione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. opera solo quando l’istanza riproponga una richiesta già rigettata senza addurre fatti o questioni nuovi, citando Sez. 3 n. 2694 del 2019 e Sez. 1 n. 19358 del 2016. A tale principio si è correttamente attenuto il giudice dell’esecuzione, che ha chiarito come nell’istanza non fossero stati allegati profili non già esaminati.

Il Collegio osserva che le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 avevano già formato oggetto della precedente ordinanza del 5 febbraio 2024, rimasta non impugnata. Neppure l’ordinanza del 6 aprile 2022 era stata impugnata. In assenza di novità sopravvenute, si è dunque determinata la preclusione processuale rilevata dal giudice dell’esecuzione.

La Corte aggiunge che l’ordinanza del 6 aprile 2022 era successiva di tre anni alla sentenza del Giudice delle leggi, sicché non è escluso che il giudice dell’esecuzione ne abbia tenuto conto nel determinare la frazione di pena, fissata in 4 anni per la complessiva gravità del fatto, desumibile dal dato ponderale della sostanza e dalla sua elevata pericolosità per la salute pubblica.

Quanto all’eventuale rischio di esecuzione della pena più alta tra le due ordinanze, attinenti al medesimo fatto, la Corte rileva che l’interessato potrebbe opporre il principio del ne bis in idem promuovendo apposito incidente ex art. 669 cod. proc. pen., applicabile in via analogica anche alle ordinanze del giudice dell’esecuzione (Sez. 5 n. 34324 del 2020). Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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