La falsa dichiarazione di identità integra il reato di cui all’art. 495 cod. pen. (Cass. pen. Sez. 7 n. 32010 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 495 cod. pen. la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca agli operanti, nel corso di un controllo, false dichiarazioni sulla propria identità. Dette dichiarazioni, in assenza di altri mezzi di identificazione, rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali e, ove mendaci, integrano la falsa attestazione che costituisce l’elemento distintivo del reato di cui all’art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all’ipotesi di reato di cui all’art. 496 cod. pen. La confessione utile ai fini dell’accertamento del reato, ma priva di incidenza in ordine all’elisione o all’attenuazione delle sue conseguenze dannose, non spiega rilevanza ai fini dell’applicabilità della circostanza attenuante del risarcimento del danno o del ravvedimento operoso di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.
Il Fatto
L’imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che ne aveva confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen., concernente la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità o su qualità personali proprie o di altri. La difesa proponeva cinque motivi di ricorso per cassazione, concernenti la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, all’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità della memoria depositata nell’interesse dell’imputato, in quanto presentata quando era già spirato il termine di quindici giorni prima dell’udienza, da computarsi interi e liberi con esclusione sia del dies a quo sia del dies ad quem, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Nel merito, il primo motivo di ricorso è stato ritenuto affidato a enunciati assertivi, privi di effettive censure di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che integra il reato di cui all’art. 495 cod. pen. la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca agli operanti, nel corso di un controllo, false dichiarazioni sulla propria identità, poiché tali dichiarazioni, in assenza di altri mezzi di identificazione, rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali. La falsa attestazione costituisce pertanto l’elemento distintivo del reato rispetto all’ipotesi di cui all’art. 496 cod. pen.
Il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è stato dichiarato manifestamente infondato e versato in fatto, avendo la Corte territoriale congruamente indicato gli elementi di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen. valorizzati, tra cui l’intensità del dolo e le modalità della condotta.
Il quarto motivo, concernente l’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la confessione utile ai fini dell’accertamento del reato, ma priva di incidenza sull’elisione o attenuazione delle conseguenze dannose, non rileva ai fini dell’applicabilità di tale circostanza. La seconda parte della norma ha pacificamente natura soggettiva ed è ravvisabile solo se l’azione è determinata da motivi interni e non influenzata da fattori quali l’arresto e lo stato di detenzione.
Il quinto motivo, infine, è stato ritenuto manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale richiamato i precedenti penali dell’imputato ed evidenziato la particolare pervicacia criminale e la non trascurabile gravità della condotta, dando conto degli elementi preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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