Rinvio pregiudiziale sulla competenza inammissibile se il giudice è certo (Cass. pen. Sez. III n. 10055 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione sulla competenza per territorio, disciplinato dall’art. 24-bis cod. proc. pen., è inammissibile quando il giudice procedente abbia già sciolto il dubbio sulla propria competenza, dichiarando infondata l’eccezione della parte. La serietà della questione costituisce requisito implicito della fattispecie, ma resta presupposto neutro: essa non legittima la rimessione se il giudice si è espresso con certezza. Il giudice può — e non deve — rimettere la questione; se sceglie il rinvio, deve motivare la scelta, compiere una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza e prospettare l’impossibilità di risolvere il tema con gli ordinari strumenti. Il rinvio è ammesso solo quando il giudice dubiti seriamente della propria competenza e la parte non sia decaduta dalla facoltà di riproporre la questione nel processo.
Il Fatto
Nel corso di un procedimento per reati connessi alla commercializzazione di prodotti immessi sul mercato da una società di dimensioni internazionali, la difesa eccepisce l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, sostenendo la competenza del Tribunale di Rieti. Il Pubblico Ministero chiede invece confermarsi il giudice milanese.
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 15/11/2024, rigetta nel merito l’eccezione, ritenendola infondata, ma rimette comunque la questione alla Corte di cassazione in via pregiudiziale, valorizzandone la serietà, la complessità della materia e l’assenza di precedenti calibrati su vicende coinvolgenti società multinazionali. Da qui il rinvio incidentale ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’istituto introdotto dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in attuazione della legge delega n. 134 del 27 settembre 2021. Il meccanismo consente al giudice di rimettere, d’ufficio o su istanza di parte, la questione sulla competenza territoriale, così provocando una decisione con effetto preclusivo rispetto alla riproposizione della medesima questione nel prosieguo.
La funzione è strumentale: prevenire processi celebrati su un’errata attribuzione di competenza e scongiurare che il vizio, tempestivamente eccepito, emerga solo in Cassazione, imponendo di ricominciare il processo. Il rinvio si affianca agli ordinari strumenti di definizione della competenza e, a differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., affida la scelta al giudice procedente.
I termini per la richiesta sono posti a pena di decadenza e coincidono con quelli per eccepire l’incompetenza: sino alla conclusione dell’udienza preliminare o, in mancanza, nell’apertura del dibattimento ai sensi dell’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. L’eccezione deve essere associata alla contestuale richiesta di rimessione, altrimenti matura la preclusione.
Il giudice dispone del potere discrezionale di valutare meritevolezza e opportunità del rinvio. L’ordinanza, alla luce dell’art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivata a pena di nullità, con preliminare delibazione di non manifesta infondatezza e indicazione dell’impossibilità di risolvere la questione con gli strumenti ordinari. Il rinvio è quindi ammissibile solo se il giudice dubiti seriamente della propria competenza.
Nel caso concreto, il Tribunale di Milano ha testualmente affermato che l’eccezione sollevata dalla difesa è infondata, motivando ampiamente sul punto. Il rinvio è stato poi giustificato con la complessità della materia e l’assenza di precedenti calibrati, senza alcun dedotto contrasto giurisprudenziale. Ne risulta un rinvio di carattere esplorativo, non legato al caso concreto: il giudice non dubita della propria competenza. La rimessione è pertanto inammissibile, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 24-bis c.p.p. – Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio
- Art. 30 c.p.p. – Proposizione del conflitto
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 491 c.p.p. – Questioni preliminari