Inammissibile il ricorso immediato avverso l’ordinanza dibattimentale di dissequestro (Cass. pen. Sez. I n. 6058 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il giudice del dibattimento provvede sulla richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non è autonomamente impugnabile, né con l’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., né con il ricorso immediato per cassazione. Il controllo è differito e va esercitato soltanto unitamente alla sentenza, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto in via diretta avverso un provvedimento emesso in fase dibattimentale, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma dovuta alla Cassa delle ammende, non esclusa la colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Il Fatto
Con ordinanza del 2 luglio 2024 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere accolse solo in parte la richiesta di dissequestro e restituzione avanzata dalla difesa dell’imputato. Il provvedimento riguardava, da un lato, il materiale informatico e, dall’altro, la documentazione cartacea e le armi. Il giudice dispose la restituzione del solo materiale informatico e rigettò l’istanza quanto al resto, ritenendo persistenti le esigenze probatorie.
La difesa propose quindi ricorso per cassazione avverso quella ordinanza, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Secondo il ricorrente, mancando qualsiasi esigenza probatoria, il giudice avrebbe dovuto disporre il dissequestro e la restituzione di tutti i beni. Il Procuratore generale chiese la declaratoria di inammissibilità, osservando che il ricorso era rivolto contro un atto non impugnabile perché emesso in fase dibattimentale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: l’ordinanza del giudice del dibattimento in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non è autonomamente impugnabile. Il riferimento è a Sez. V n. 14715 del 07.03.2019, richiamata per la soluzione della questione.
Il percorso argomentativo esclude entrambe le vie di impugnazione diretta. Non è esperibile l’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. e non è ammesso il ricorso immediato in cassazione. L’unico rimedio è il controllo differito, da esercitare unitamente alla sentenza ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen.
La Corte dichiara di condividere pienamente il principio richiamato e lo applica al caso concreto. Poiché il provvedimento impugnato è stato emesso in fase dibattimentale in materia di restituzione di beni in sequestro probatorio, il ricorso è inammissibile per la sua stessa natura di impugnazione autonoma e immediata.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni di legge. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte esclude l’ipotesi dell’errore scusabile, richiamando il principio della Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000: non può escludersi la sussistenza della colpa nella proposizione dell’impugnazione, il che giustifica la sanzione pecuniaria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 322-bis c.p.p. – Appello
- Art. 586 c.p.p. – Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso