Reato continuato e unicità del disegno criminoso in sede esecutiva (Cass. pen. Sez. I n. 41231 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità. La relativa prova, anche in sede di esecuzione, deve essere ricavata da indici esteriori significativi, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta e la sistematicità di vita. Il giudice dell’esecuzione non può valorizzare un programma delinquenziale meramente generico: occorre che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Il riconoscimento del vincolo è pertanto escluso quando, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le fattispecie, i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’unificazione sotto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due distinti provvedimenti: una tentata estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosa, accertata con sentenza di appello, e un danneggiamento aggravato e un porto e detenzione di arma comune da sparo, anch’essi con aggravante mafiosa, accertati con altra sentenza di merito, poi confermata in appello.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen., e ha poi depositato motivi nuovi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro interpretativo consolidato. L’unicità del disegno criminoso richiede la prova di una congiunta previsione dei reati, ricavabile di regola da indici esteriori significativi del dato progettuale sottostante alle condotte (Sez. 4 n. 16066 del 2008). Il giudice dell’esecuzione non può attribuire rilievo a un programma delinquenziale generico, essendo necessaria l’individuazione, fin dal primo episodio, di tutti i successivi almeno nelle connotazioni fondamentali (Sez. 1 n. 37555 del 2015).
Il vincolo va negato quando, nonostante la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale, la successione degli episodi escluda la preventiva programmazione ed emerga l’occasionalità dei reati compiuti successivamente (Sez. 6 n. 44214 del 2012). La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé l’elemento intellettivo proprio della continuazione (Sez. 2 n. 40123 del 2010).
Il riferimento decisivo è alle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, che hanno ribadito come il riconoscimento della continuazione esiga, anche in sede esecutiva, un’approfondita verifica di concreti indicatori e del fatto che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare uno solo degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea.
Su questa base la Corte rileva che le censure difensive si sviluppano interamente sul piano del fatto e mirano a sovrapporre una nuova lettura delle risultanze probatorie. L’epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una mirata rilettura degli elementi di fatto o nell’assunzione di nuovi canoni valutativi (Sez. 6 n. 5465 del 2021; Sez. 6 n. 22256 del 2006; Sez. 1 n. 42369 del 2006).
In particolare, la doglianza sulla matrice finalistica mafiosa non dialoga con il passaggio dell’ordinanza che valorizza le diversità attuative, la distanza temporale tra i fatti, la diversa componente soggettiva passiva e il mutato contesto storico e ambientale. L’impugnazione risulta così disonica rispetto al provvedimento e affetta dal difetto di aspecificità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.