Lavoro agli arresti domiciliari: prova dell’indigenza e compatibilità col regime cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 41243 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’autorizzazione dell’imputato in arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere attività lavorativa, la valutazione della situazione di assoluta indigenza deve essere improntata, stante l’eccezionalità della previsione dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., a criteri di particolare rigore, che non possono però spingersi fino a pretendere la dimostrazione di una totale impossidenza tale da impedire la soddisfazione delle primarie esigenze di vita. È sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell’attività per cui è chiesta l’autorizzazione, di provvedere agli oneri di educazione, istruzione e cura propri e dei familiari da lui dipendenti. La concessione del beneficio non costituisce un diritto del detenuto e richiede una valutazione di compatibilità dell’attività proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari non aveva accolto la richiesta di sostituzione degli arresti domiciliari, ovvero in subordine di autorizzazione al lavoro, avanzata da un indagato gravemente indiziato del reato di cui all’art. 73, commi 1-5, d.P.R. n. 309/1990, per avere detenuto illecitamente, all’interno degli slip, sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello proposto avverso tale ordinanza.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con cui deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta carenza dei requisiti di cui all’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. Sostiene di avere documentalmente provato di essere socio unico di un’avviata attività di impresa, e che la prolungata assenza non potrebbe che compromettere l’attività, con conseguente stato di assoluta e irreversibile indigenza.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile. Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell’autorizzazione ad assentarsi per svolgere attività lavorativa, la valutazione del giudice sulla situazione di assoluta indigenza deve essere improntata a criteri di particolare rigore, stante l’eccezionalità della previsione. Tali criteri non possono però spingersi fino a richiedere la dimostrazione di una totale impossidenza, tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita.
È sufficiente, secondo la Corte, che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell’attività lavorativa per cui è chiesta l’autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dall’educazione, dall’istruzione e dalle necessità di cura proprie e dei soggetti della famiglia da lui dipendenti, tenendo conto dei redditi degli altri componenti. Il Collegio richiama sul punto Sez. 6, n. 1200 del 2023 e Sez. 3, n. 24995 del 2018.
Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita: l’indagato si è limitato a fare riferimento al proprio status di socio, senza precisare alcunché in ordine alla concreta situazione reddituale e patrimoniale. La deduzione difensiva resta quindi sul piano assertivo e non assolve all’onere probatorio richiesto.
La Corte aggiunge un ulteriore e autonomo profilo. L’ampiezza della richiesta — autorizzazione ad assentarsi dalle ore 8.00 alle ore 20.00, da lunedì al venerdì — comporterebbe, nella sostanza, la vanificazione dei presupposti della misura cautelare. Il beneficio non è un diritto del detenuto agli arresti domiciliari: non sono consentite attività che snaturano il regime cautelare, svolgendosi con continui spostamenti difficilmente controllabili. La valutazione deve tenere conto della compatibilità dell’attività proposta rispetto alle esigenze cautelari, come affermato in Sez. 6, n. 123337 del 2008 e in Sez. 1, n. 103 del 2006.
All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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