Sequestro preventivo, interesse concreto e limiti del ricorso in cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 29783 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle impugnazioni in materia cautelare reale, il requisito dell’interesse a impugnare non si identifica con l’aspirazione a un esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento, ma con la necessità di eliminare un pregiudizio concreto e attuale riferito a una situazione giuridica soggettiva tutelata. Esso va allegato in termini sufficientemente specifici e non coincide con il solo diritto alla restituzione del bene. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, nozione comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei soli vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico del giudice. Restano estranei a tale perimetro i profili di mera illogicità o erroneità della motivazione, che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Cosenza, con ordinanza dell’8 ottobre 2025, aveva confermato il decreto di convalida e contestuale emissione di sequestro preventivo emesso il 15 settembre 2025 dal G.I.P. del Tribunale di Castrovillari nei confronti di un indagato per reati contro il patrimonio, in materia di incendi boschivi e di vincolo paesaggistico.

Il provvedimento cautelare riguardava due distinte superfici boschive, una di proprietà di soggetti privati e l’altra di proprietà della Regione Calabria. Contro l’ordinanza del riesame l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, in proprio e quale legale rappresentante di una ditta individuale, deducendo il vizio di motivazione e l’inosservanza della normativa regionale in materia di taglio boschivo, con particolare riferimento alla scadenza di una s.c.i.a. del 2022 e all’estraneità dell’azienda ai fatti contestati.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Il primo ordine di rilievi è di natura preliminare e investe il requisito dell’interesse a impugnare. Dalla stessa ordinanza impugnata e dal ricorso emerge che il sequestro ha avuto ad oggetto due superfici boschive, una di proprietà di privati e l’altra di proprietà della Regione Calabria, mentre il ricorrente non è titolare di alcun diritto alla loro restituzione.

Sul punto il Collegio richiama il principio elaborato dalle Sezioni Unite n. 7983 del 25/09/2025, secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, quale requisito necessario per l’ammissibilità di ogni impugnazione. L’interesse deve riferirsi non all’esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, perché si tratterebbe di decisione non vincolante per l’ulteriore corso del procedimento, bensì all’eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene.

Nel caso concreto, il ricorso risulta diretto unicamente a contestare la valutazione indiziaria riferita alla posizione dell’indagato, soggetto non interessato alla restituzione delle superfici, senza che sia stato indicato in termini concreti l’interesse all’eliminazione di un pregiudizio meritevole di tutela. Già sotto questo profilo l’impugnazione è inammissibile.

Il secondo profilo attiene ai limiti del sindacato di legittimità. Le censure difensive, oltre a difettare di autosufficienza nel richiamo a elementi probatori non allegati, si collocano nell’orbita non della violazione di legge, ma della manifesta illogicità o erroneità della motivazione. Come costantemente affermato dalla Corte (Sez. II n. 49739 del 10/10/2023 e Sez. II n. 18951 del 14/03/2017), il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando o in procedendo e dei vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Tali vizi non sono configurabili nel caso di specie, avendo il Tribunale ritenuto ascrivibili all’indagato i fatti contestati sulla scorta di argomentazioni non manifestamente illogiche, valorizzando il verbale di sopralluogo del 6 settembre 2025 e la nota del 24 settembre 2024 del dirigente generale della Regione Calabria sull’ambito di validità dell’autorizzazione del 2022 al taglio boschivo, non prorogata. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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