Inammissibile il vizio di motivazione che richiede rilettura dei fatti (Cass. pen. Sez. VII n. 32671 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione dedotto in cassazione non può tradursi in una richiesta di rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. È inammissibile il motivo che contrapponga ai criteri valutativi adottati dal giudice di merito criteri diversi, quando la motivazione sia esente da vizi logici e giuridici. Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l’interesse tutelato non si esaurisce nella mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell’impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile. Il reato sussiste anche quando gli accertamenti degli organi fallimentari siano ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza, nonché quando la documentazione possa essere ricostruita aliunde, poiché la necessità di acquisire i dati presso terzi costituisce riprova della tenuta non corretta delle scritture.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 05.03.2026, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Venezia nei confronti del ricorrente alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223, commi 1 e 2, n. 2, legge fallimentare, con l’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fallimentare.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando motivi di vizio di motivazione e di violazione di legge, in particolare quanto al dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale, alla continuazione fallimentare e al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione. Il motivo, come formulato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
Il giudice di merito, osserva la Corte, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici. Esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione resta riservata in via esclusiva al giudice di merito, secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997.
Nemmeno il richiamo del ricorrente all’inerzia della curatela, che avrebbe potuto attingere ad altre fonti di conoscenza oltre ai libri oggetto dell’imputazione, supera il vaglio. Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l’interesse tutelato non è circoscritto a una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell’impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile.
Il delitto sussiste, dunque, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti degli organi fallimentari siano ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza. La Corte richiama in proposito Sez. V n. 21028 del 21.02.2020 e Sez. V n. 1925 del 26.09.2018, nonché ulteriori precedenti conformi.
Il secondo motivo, relativo alla violazione di legge sul dolo specifico, è generico, perché non si confronta con la motivazione della Corte di appello, congrua sul profitto ingiusto procurato e sul pregiudizio voluto per i creditori attraverso il nascondimento dei libri. I motivi terzo e quarto, sul dolo, incorrono nel medesimo limite del primo. Il quinto motivo, sulla continuazione fallimentare e sul trattamento sanzionatorio, è assolutamente generico per indeterminatezza e, quanto all’aggravante, anche inedito: l’aumento di mesi sei di reclusione risulta proporzionato e inferiore alla pena minima prevista per il secondo delitto fallimentare. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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