Ricorso inammissibile per motivi reiterati e memoria tardiva (Cass. pen. Sez. VII n. 24874 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il vizio di travisamento della prova ricorre solo quando si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, e non quando si offra una mera rivisitazione del quadro probatorio. La memoria depositata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza, previsto dall’art. 611 cod. proc. pen., è tardiva e non incide sull’esito decisorio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 16/12/2025, aveva confermato l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, oltre a un asserito travisamento della prova.
Nel corso del procedimento è stata altresì depositata una memoria, inviata in cancelleria il 06/05/2026, quindi in prossimità dell’udienza fissata dinanzi alla Sez. VII.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo. Esso, oltre a essere meramente reiterativo di censure già dedotte in appello e ivi disattese con congrua e lineare motivazione, è generico per indeterminatezza: non indica gli elementi posti a base della censura e non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Manca, dunque, il requisito prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il Collegio precisa poi che le censure, ancorché intitolate al travisamento della prova, vanno più correttamente ricondotte alla nozione di travisamento del fatto. La difesa, in sostanza, contesta alla corte di merito di non avere accolto la propria ricostruzione, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella recepita in sentenza.
Richiamando Sez. IV n. 4675 del 17/05/2006, Bartalini, la Corte ribadisce che il travisamento della prova ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; non si tratta, allora, di reinterpretare gli elementi valutati dal giudice di merito, ma di verificare se quegli elementi esistano. Tale struttura critica non si rinviene nel caso concreto, dove l’impugnazione offre una mera rivisitazione del quadro probatorio.
La Corte osserva inoltre che tale rivisitazione avviene senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, con richiamo a Sez. II n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour: è inammissibile il ricorso i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Quanto alla memoria sopravvenuta, l’esito decisorio rimane immutato, attesa la sua tardività: inviata in cancelleria il 06/05/2026, quando era ormai spirato il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza concesso alle parti dall’art. 611 cod. proc. pen. per far pervenire motivi nuovi e memorie. Il successivo termine di cinque giorni prima è invece previsto per le repliche, che presuppongono che la controparte abbia depositato memorie cui replicare.
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Nota della Redazione
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