Presunzione cautelare per il reato associativo e rilevanza del fattore tempo (Cass. pen. Sez. 3 n. 17389 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla disciplina generale dell’art. 274 cod. proc. pen.. La presunzione può essere vinta solo da specifici elementi, dedotti dall’indagato, dai quali risulti il venir meno delle esigenze cautelari o l’idoneità di misure meno afflittive. La semplice cessazione del vincolo associativo non è di per sé sufficiente a superare la presunzione: la prognosi di pericolosità non si rapporta esclusivamente all’operatività dell’associazione o alla data dei reati-fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali. Il fattore temporale assume rilevanza solo ove sia di notevole consistenza, imponendo allora una motivazione specifica sull’attualità delle esigenze cautelari.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere applicata dal G.i.p. per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con condotta perdurante dal marzo 2021 al marzo 2022. L’indagato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 274 e 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione.
Il ricorrente censurava l’ordinanza per aver fatto leva, in modo apodittico, sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, nonché sul ruolo del padre dell’indagato, estraneo al procedimento, e sulla perdurante operatività del sodalizio fino al 2024, laddove le condotte contestate si sarebbero arrestate al 2021. L’indagato segnalava altresì l’eccessivo lasso temporale tra i fatti e l’adozione della misura e l’illogicità del giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari, non calibrato sulla sua posizione individuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rammentando che per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge n. 47/2015, introduce una doppia presunzione relativa, avente ad oggetto sia la sussistenza delle esigenze cautelari sia l’adeguatezza della sola custodia carceraria. Tale presunzione, in quanto speciale, prevale sulle regole generali di cui all’art. 274 cod. proc. pen. e può essere superata solo da allegazioni difensive specifiche.
Quanto al fattore temporale, la Corte ha precisato che esso assume valenza decisiva solo laddove sia di notevole consistenza, richiedendosi in tal caso una motivazione rafforzata circa l’attualità delle esigenze cautelari. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito che la prognosi di pericolosità deve essere ancorata alla possibile commissione di delitti espressione della medesima professionalità criminale e del medesimo grado di inserimento nel circuito delinquenziale, con la conseguenza che la rescissione del vincolo associativo non è di per sé risolutiva.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e immune da vizi di illogicità manifesta. Il giudice della cautela aveva fondato il giudizio di pericolosità su elementi fattuali puntuali, quali l’elevata caratura criminale dell’indagato, la continuità nella gestione di ingenti quantitativi di stupefacente e il ricorso a metodi violenti, anche con uso di armi.
La Corte ha infine giudicato coerente il rigetto dell’istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari, valorizzando l’esperienza di un altro soggetto di vertice del sodalizio che, pur sottoposto alla misura domiciliare, aveva proseguito nell’attività illecita. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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