Prevalenza sicurezza stradale nel diniego di occupazione suolo pubblico (TAR Emilia-Romagna n. 1206 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione di suolo pubblico, il diniego di ampliamento di un plateatico è legittimo quando sia motivato da primarie esigenze di sicurezza della viabilità, correlate alla particolare conformazione geometrica di un passo carraio che richieda di lasciare libera l’area antistante il cancello di ingresso per consentire manovre di accesso in sicurezza. L’esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione comunale non è inficiato dai vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria o disparità di trattamento quando le valutazioni poste a base del diniego non risultino illogiche o irrazionali. L’interesse del privato allo sfruttamento economico del bene demaniale è recessivo rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza di tutti gli utenti della strada e degli stessi avventori dell’esercizio commerciale.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, era autorizzata sin dal 2018 all’utilizzo di una porzione di area demaniale comunale, ampliatasi nel tempo da 115 a 220 mq. Il 9 agosto 2021 l’operatore presentava istanza per ottenere l’occupazione di un’ulteriore superficie di 7,16 mq, consistente in un piccolo triangolo posto lato Riccione, confinante con l’attività di un esercizio frontistante. A seguito dell’istruttoria della Polizia locale, l’istanza veniva rigettata perché l’occupazione risultava incompatibile con le condizioni di viabilità e traffico della zona, interferendo con la fruibilità in sicurezza del passo carrabile n. 25049.
Avverso tale diniego la società proponeva ricorso, deducendo violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 22 del codice della strada, nonché difetto di motivazione e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata valutazione delle osservazioni presentate. L’istanza cautelare veniva rigettata con ordinanza del 4 maggio 2022. In vista dell’udienza di merito, il Comune eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse, essendo l’autorizzazione richiesta scaduta il 31 dicembre 2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente che la ricorrente nulla ha replicato in ordine alla dedotta carenza di interesse sopravvenuta, pur avendo depositato memoria ex art. 73 c.p.a. e senza aver formulato riserva di proporre istanza risarcitoria. Tuttavia, il Tribunale ritiene di poter prescindere dalla definizione in rito, attesa l’infondatezza del ricorso nel merito.
Nel ricostruire la motivazione del diniego, il Collegio osserva che il Comune non ha negato l’ampliamento sulla base dell’assunto che il percorso di accesso al passo carraio dovesse avere un andamento lineare corrispondente allo sbocco sulla strada, come sostenuto dalla ricorrente. Il provvedimento impugnato era invece fondato sulla considerazione che, pur essendo l’accesso del passo carraio tale da consentire soltanto una traiettoria obliqua per raggiungere il cancello di ingresso, lo spazio antistante lo stesso risultava comunque necessario per le manovre di ingresso del veicolo, che devono avvenire in assoluta sicurezza.
Tale valutazione, evidenzia il Tribunale, era già stata compiuta nel 2018 in occasione del rilascio dell’autorizzazione originaria, allorché era stata esclusa dall’occupazione una porzione di marciapiede necessaria al transito dei pedoni. La peculiare configurazione del passo carraio, caratterizzato dal cancello di ingresso affacciato sul marciapiede e dalla rampa posta a ridosso di una strada a andamento curvilineo, impone di lasciare libera l’area oggetto della richiesta di occupazione per garantire sia la rapida immissione dei veicoli dalla carreggiata sia la protezione degli utilizzatori del plateatico.
Il diniego non risulta pertanto determinato da insufficiente istruttoria né dalla volontà di favorire l’esercizio frontistante, che non ne beneficerebbe in via diretta, ma dalle esigenze di sicurezza connesse alla peculiarità geometrica del passo carraio. La ricorrente non ha dimostrato che tali valutazioni fossero illogiche o irrazionali, con la conseguenza che l’esercizio della discrezionalità tecnica comunale non può ritenersi inficiato dai vizi dedotti. Il Tribunale conclude che l’interesse allo sfruttamento per scopi privati del suolo pubblico è recessivo rispetto a quello di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della viabilità, rigettando il ricorso e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00.
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Nota della Redazione
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