Recesso ex art. 1385 cod. civ. e diritto di ritenzione della caparra (Cass. civ. Sez. II n. 10751 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il recesso esercitato ai sensi dell’art. 1385, secondo comma, cod. civ. non deroga alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento. Nell’indagine volta a stabilire a quale contraente spetti il diritto di recedere i criteri sono gli stessi che si applicano in caso di reciproche istanze di risoluzione, con la conseguenza che occorre una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto. La parte non inadempiente ha diritto di ritenere la caparra confirmatoria ricevuta, mentre la parte inadempiente che l’ha versata non può ottenerne la restituzione, né il doppio, perché il recesso non fa sorgere un autonomo titolo restitutorio svincolato dall’accertamento dell’inadempimento.

Il Fatto

I promissari acquirenti hanno convenuto i promittenti venditori davanti al Tribunale di Torino per ottenere il trasferimento ex art. 2932 cod. civ. di alcune unità immobiliari oggetto di un primo preliminare e, in via subordinata, la risoluzione dei preliminari e la restituzione del doppio della caparra versata. I convenuti hanno contestato la ricostruzione, sostenendo che il primo preliminare era stato sostituito dal secondo, comprensivo di ulteriori immobili, e che l’esecuzione era stata solo parziale.

Il Tribunale ha rigettato le domande, ritenendo che i promissari acquirenti avessero esercitato il recesso ex art. 1385, secondo comma, cod. civ., con conseguente risoluzione stragiudiziale dei contratti e inammissibilità della domanda ex art. 2932 cod. civ. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello ex artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., sicché i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione centrale del rapporto tra recesso e risoluzione per inadempimento. I ricorrenti sostenevano di avere diritto alla restituzione del doppio della caparra, o almeno della somma versata, perché il contratto si era risolto per fatto dei promittenti venditori. La Suprema Corte ricostruisce il quadro: la statuizione sull’avvenuta risoluzione stragiudiziale è passata in giudicato, perché non impugnata.

Su questa base la Corte richiama il principio per cui l’art. 1385, secondo comma, cod. civ. non deroga alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento. Nell’indagine sull’inadempienza contrattuale, volta a stabilire a chi spetti il diritto di recesso, i criteri coincidono con quelli applicabili alle reciproche istanze di risoluzione: occorre una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti, per stabilire quale di essi abbia fatto venir meno l’interesse dell’altro al mantenimento del rapporto. La Corte richiama qui i precedenti Cass. Sez. I n. 12549 del 2019 e Cass. Sez. II n. 398 del 1989.

Il Tribunale, eseguendo questa valutazione, ha ritenuto più grave l’inadempimento dei promissari acquirenti e ha rigettato sia la domanda di restituzione del doppio della caparra, sia quella di restituzione della caparra versata, sul presupposto del diritto di ritenzione della parte promittente venditrice non inadempiente. La Corte osserva che il rigetto della domanda di restituzione è logicamente implicito nelle statuizioni pronunciate e si sottrae alle critiche dei ricorrenti.

La Suprema Corte ribadisce che la valutazione della gravità dell’inadempimento, sulla base dei fatti e delle prove acquisite, è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se la motivazione è immune da vizi. Il secondo motivo, che propone una diversa ricognizione della fattispecie concreta, è giudicato inammissibile, e non è proponibile il motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per la previsione dell’art. 348-ter, quarto comma, cod. proc. civ. applicabile ratione temporis. In conclusione il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

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