Recesso dal contratto di carta bancomat legittimo con nuovo contratto a pagamento (ABF Collegio di Roma n. 1044 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il recesso della banca dal contratto di carta bancomat quando sia previsto da una clausola contrattuale specificamente approvata per iscritto e il preavviso ivi stabilito sia stato rispettato, anzi superato. La successiva applicazione di condizioni economiche meno favorevoli non è imputabile all’intermediario ove dipenda dalla libera sottoscrizione, da parte del cliente, di un nuovo contratto di carta di debito. La banca che recede concedendo un preavviso abnorme rispetto a quello pattuito può porre in essere una pratica commerciale scorretta, ma il relativo accertamento richiede una domanda specifica, non formulata nel ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto nel 2010, insieme a un contratto di conto corrente, un contratto di carta bancomat esente da spese di canone. Nel settembre 2020 la banca gli comunicava l’intenzione di recedere dal rapporto, con effetto dal 1° luglio 2022, per rinnovare il catalogo delle carte di debito. Alla disattivazione della carta, nel giugno 2022, il ricorrente chiedeva invano di poter continuare a utilizzarla, o di ottenere una nuova carta, a titolo gratuito. Avendo un mutuo con addebito della rata sul conto, sottoscriveva una nuova carta con canone mensile di 1,50 euro, restituita nel luglio 2025 all’estinzione del mutuo.
Il ricorrente ha quindi chiesto il ripristino delle condizioni contrattuali originarie e, ove possibile, lo storno dei canoni versati. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità della domanda, in quanto volta a una condanna a un facere infungibile, e ha chiesto nel merito il rigetto, invocando l’esercizio del diritto di recesso e la libera sottoscrizione del nuovo contratto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Le domande di condanna a un facere infungibile sono normalmente ritenute inammissibili dai Collegi territoriali. Poiché però la condanna presuppone implicitamente un accertamento, il Collegio riqualifica la domanda come domanda di accertamento della legittimità dell’operato dell’intermediario. L’eccezione non blocca quindi l’esame nel merito.
Nel merito, il punto di partenza è la clausola art. 13.3 del contratto del 2010, specificamente approvata per iscritto, che consente alla banca di recedere con comunicazione scritta e preavviso di due mesi. La banca ha inviato la comunicazione nel settembre 2020, con effetto dal luglio 2022: un preavviso di gran lunga superiore a quello pattuito. Il recesso è dunque legittimo ed efficace.
Quanto alle condizioni meno vantaggiose lamentate dal cliente, il Collegio rileva che esse derivano dalla sottoscrizione del nuovo contratto di carta bancomat, avvenuta liberamente da parte del ricorrente. La scelta di accettare le nuove condizioni economiche non può essere imputata all’intermediario, che si è limitato ad applicare quanto pattuito.
Il Collegio aggiunge un’osservazione critica ulteriore: un preavviso di due anni, in un contratto con un consumatore, potrebbe configurare una pratica commerciale scorretta. Nel caso concreto, però, non è stato richiesto né l’accertamento della pratica né il risarcimento del danno. Il Collegio si limita pertanto a segnalare che, in futuro e ove richiesto, simili condotte potrebbero fondare pretese risarcitorie, invitando l’intermediario a un uso più accorto di tali pratiche.
Alla luce di queste considerazioni il ricorso è respinto, restando ferma l’efficacia del recesso e la legittimità delle condizioni applicate alla nuova carta.
Nota della Redazione
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