Estinzione della società e trasferimento dei crediti ai soci: onere di provare la remissione (Cass. civ. Sez. 1 n. 1356 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’estinzione della società di persone, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta l’estinzione dei crediti sociali, che costituiscono oggetto di un fenomeno di tipo successorio in favore dei soci. La regola è la sopravvivenza dei crediti e la successione degli ex soci nella loro titolarità, salvo che il debitore convenuto dimostri che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche per facta concludentia, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore medesimo, che non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare. La mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione non è di per sé sufficiente a integrare tale prova, non potendo giustificare una presunzione di rinuncia. Grava quindi sulla parte che resiste alla pretesa dell’ex socio l’onere di allegare e provare l’avvenuta remissione del debito ai sensi dell’art. 1236 c.c.

Il Fatto

Il socio di una società in nome collettivo, sciolta e cancellata dal registro delle imprese senza che si fosse aperta la fase di liquidazione, aveva agito in giudizio nei confronti di una società debitrice per ottenere il pagamento di un credito maturato in capo alla società estinta.

Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione della società debitrice avverso il decreto ingiuntivo, ritenendo il socio privo di legittimazione attiva per aver azionato un credito della società non più esistente. Il Tribunale, in sede di appello, aveva confermato tale decisione, escludendo che si fosse verificato un fenomeno successorio in favore dei soci e ritenendo che la mancata liquidazione del credito equivalesse a una implicita rinuncia allo stesso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, investita del ricorso, ha accolto il primo motivo relativo alla legittimazione attiva del socio. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19750 del 16 luglio 2025, in continuità con l’orientamento inaugurato da Cass. n. 9464 del 2020, secondo cui l’estinzione della società conseguente alla cancellazione non determina anche l’estinzione dei suoi crediti.

La Corte ha precisato che i crediti sociali si trasferiscono ai soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore. Tale volontà non può essere presunta dalla sola mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, che non è di per sé sufficiente a dimostrare l’avvenuta rinuncia.

La Corte ha quindi ribadito la distribuzione dell’onere probatorio: è la parte convenuta dall’ex socio a dover allegare e provare l’avvenuta estinzione del credito per remissione, dimostrando una chiara e specifica manifestazione di volontà remissoria nei propri confronti.

La sentenza impugnata, che aveva invece ritenuto il credito estinto per effetto della vicenda estintiva della società, è stata cassata. Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito, con conseguente effetto estensivo dell’annullamento sul capo relativo alle spese ai sensi dell’art. 336, primo comma, c.p.c. La causa è stata rinviata al Tribunale di Brindisi, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1236 c.c.

Tutte le 31 sentenze sull'art. 1236 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *