Recesso dal credito al consumo via PEC e competenza temporale dell’ABF (ABF Collegio di Bologna n. 4639 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della competenza temporale dell’ABF, rileva la data in cui è stato posto in essere il comportamento dell’intermediario oggetto di doglianza: ove la domanda presupponga l’accertamento di un fatto verificatosi prima del limite dei sei anni anteriori al ricorso, il ricorso è inammissibile, anche quando petitum e causa petendi non attengano a vizi genetici del rapporto. Nel credito ai consumatori, il diritto di recesso non è soggetto a forma ad substantiam: la PEC è idonea, ma il suo esercizio deve essere provato con le ricevute di accettazione e di consegna. L’eventuale vizio di forma del recesso non legittima l’intermediario a trattare come inadempimento il mancato pagamento delle rate, se il consumatore ha manifestato in modo inequivoco la volontà di sciogliersi dal vincolo e ha restituito il capitale.

Il Fatto

Il ricorrente ottiene un finanziamento nel luglio 2019. Pochi giorni dopo comunica via PEC la volontà di recedere, ma l’intermediario non prende in carico la comunicazione. Seguono contatti, reclami e una corrispondenza in cui la banca eccepisce il difetto delle modalità contrattuali. La posizione resta insoluta, viene segnalata alla Centrale dei Rischi e trasferita a una società di recupero. Il ricorrente restituisce il capitale erogato e ricorre all’ABF chiedendo la cancellazione della segnalazione e il risarcimento del danno.

L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza temporale dell’Arbitro, sostenendo che le doglianze si fondano su un contratto e su un recesso risalenti al 2019.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di rito. Dal 1° ottobre 2022 l’ABF conosce delle controversie su operazioni e comportamenti non anteriori al sesto anno dalla presentazione del ricorso. Il ricorso è stato depositato il 16 novembre 2025, sicché il limite retrocede al 16 novembre 2019.

Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato: quando il rapporto è sorto prima del limite ma continua a produrre effetti, occorre guardare al petitum per distinguere i vizi genetici del negozio — che escludono la competenza — dalle divergenze sugli effetti, che la radicano. Nel caso concreto, però, la domanda non è incentrata su vizi genetici. Tuttavia essa presuppone l’accertamento di un fatto, l’esercizio del recesso nel luglio 2019, anteriore al limite temporale. Poiché rileva la data del comportamento dell’intermediario, il Collegio dichiara l’incompetenza temporale.

In via del tutto ultronea, il Collegio svolge considerazioni generali sulla disciplina del recesso. L’art. 125-ter del TUB attribuisce al consumatore quattordici giorni per recedere senza motivazione; la comunicazione va data secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle dell’art. 64, comma 2, del Codice del consumo, che contempla anche la posta elettronica. La PEC garantisce un livello di certezza superiore alla posta elettronica ordinaria e soddisfa le esigenze di prova legale di spedizione e consegna ai sensi del d.P.R. n. 68 del 2005. Le condizioni generali possono prescrivere una forma ad substantiam solo se non eccessivamente gravosa, secondo Cass. civ., ord. n. 3210 del 2022, ma le clausole limitative vanno interpretate restrittivamente.

Nel caso concreto manca però la prova: il ricorrente non ha prodotto le ricevute di accettazione e di consegna della PEC del 13 luglio 2019, indispensabili per dimostrare l’esercizio del recesso. La domanda difetterebbe comunque di supporto probatorio. Il Collegio osserva inoltre che un eventuale vizio di forma del recesso non consentirebbe all’intermediario di qualificare come inadempimento il mancato pagamento delle rate, se il consumatore ha manifestato in modo inequivoco la volontà di sciogliersi dal vincolo e ha restituito il capitale; sussisterebbe anzi un obbligo di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. di segnalare tempestivamente l’inidoneità della modalità prescelta.

Quanto al danno, il Collegio ribadisce che non opera il danno in re ipsa e che la lesione reputazionale va provata anche per presunzioni semplici, secondo i criteri di Collegio di Coordinamento n. 1642/2019. Nessuna evidenza è stata prodotta. La richiesta di provvedimenti sanzionatori esula infine dalla competenza dell’ABF, circoscritta all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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