Accesso civico generalizzato, ostensibile il report di verifica del Centro trapianti (TAR Lazio n. 2128 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso civico generalizzato è illegittimo quando l’Amministrazione fonda l’esclusione sulla necessità di non divulgare informazioni ancora oggetto di verifica e monitoraggio, ove l’attività ispettiva risulti in concreto conclusa. L’eccezione relativa di cui all’art. 5-bis, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 presuppone un pregiudizio concreto e attuale al regolare svolgimento dell’ispezione, che non può essere invocato dopo la chiusura della stessa. Le cause di esclusione assoluta richiamate dall’art. 5-bis, comma 3, non si estendono automaticamente agli atti dell’istruttoria ispettiva conclusa, né possono fondarsi su un interesse dell’Amministrazione alla segretezza, una volta cessata l’esigenza di riservatezza dei soggetti coinvolti. Gli atti del procedimento ispettivo non sono documenti diretti all’emanazione di atti di pianificazione e programmazione ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. c), l. n. 241/1990. L’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 ha invece ad oggetto dati e documenti, non le informazioni non soggette a obblighi di pubblicazione.

Il Fatto

Un’associazione di consumatori, dopo aver sollecitato più volte nel 2023 l’intervento del Ministero della salute e del Centro Nazionale Trapianti per verifiche sul centro trapianti di cuore di una struttura ospedaliera, ha chiesto nel 2024 l’accesso ai documenti relativi all’attività ispettiva. Il Centro aveva dapprima differito l’accesso nelle more del completamento delle verifiche, trasmettendo poi il report conclusivo.

Con istanza del 25 gennaio 2024 l’associazione ha domandato l’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, deducendo di essere portatrice di interessi diffusi alla tutela della salute. Il diniego, opposto dal CNT e confermato in sede di riesame dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ISS, si fondava sulle esclusioni assolute richiamate dall’art. 5-bis, comma 3, e sulla necessità di non divulgare informazioni ancora oggetto di verifica. La ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’azienda ospedaliera, qualificandola controinteressata rispetto all’oggetto dell’accesso, e legge la stessa richiesta di estromissione come indice dell’assenza di un pregiudizio concreto in caso di accoglimento.

Nel merito il ricorso è solo in parte fondato. Il Tribunale distingue nettamente i due piani dell’istanza. Quanto alle informazioni richieste, l’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 limita l’accesso generalizzato ai dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione: la domanda che investe informazioni non soggette a obblighi di pubblicazione è dunque infondata, non potendo l’istituto essere dilatato fino a ricomprendere ciò che la norma non contempla.

Diversa è la sorte dei due documenti richiesti: il piano di adeguamento con cronoprogramma trasmesso dall’Azienda al CNT e la nota con il verbale conclusivo degli esiti della verifica. Il diniego è plurimotivato e i motivi di ricorso, in questa parte, sono fondati.

Il Collegio ricostruisce il sistema delle eccezioni assolute e di quelle relative, richiamando la giurisprudenza amministrativa e le Linee Guida ANAC. Le prime, ex art. 5-bis, comma 3, impongono il rifiuto; le seconde, ex commi 1 e 2, richiedono una valutazione di bilanciamento caso per caso. Il richiamo alla “necessità di non divulgare informazioni ancora oggetto di verifica e monitoraggio” si risolve in una motivazione generica, poiché l’attività ispettiva era ormai terminata: le deliberazioni regionale e aziendale del 2024 fanno espresso riferimento al report conclusivo. Cade quindi l’invocata eccezione del regolare svolgimento di attività ispettive.

Né reggono le esclusioni assolute azionate. Quanto all’art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990, l’Amministrazione vi collega la clausola del D.M. n. 458/1996 sui documenti esclusi da altre amministrazioni e la lett. m) del D.M. n. 353/1997 sulle inchieste ispettive. Ma tale esclusione è assoluta solo durante la fase istruttoria: una volta conclusa l’ispezione, l’interesse residuo è quello contrapposto alla riservatezza del soggetto verificato, non un interesse dell’Amministrazione alla segretezza. Quanto alla lett. c), gli atti ispettivi non sono direttamente finalizzati all’emanazione di atti di pianificazione e programmazione; l’interpretazione dell’Amministrazione è eccessiva e illogica, finendo con l’escludere dall’accesso ogni atto dell’istruttoria prodromica ad atti generali.

Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati: il CNT è ordinato a ostendere i due documenti entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese sono compensate in ragione della parziale soccombenza e della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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