Sei scatti stipendiali nel TFS per forze di polizia civili (TAR Piemonte n. 1620 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta a tutto il personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, e non è escluso nell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda, purché sussistano i requisiti dell’anzianità anagrafica e contributiva. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che subordina i sei scatti al pagamento della restante contribuzione, opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita, retribuzione differita. Il termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione del TFS decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente alle forze di polizia, è stato collocato in quiescenza a domanda e ha percepito il trattamento di fine servizio liquidato dall’I.N.P.S. senza l’inclusione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. Dopo una diffida rimasta senza effetto, ha agito davanti al giudice amministrativo per l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita e la condanna dell’Istituto alla corresponsione delle somme aggiuntive, oltre interessi e rivalutazione.

L’I.N.P.S., costituitosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione del diritto, l’operatività dell’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, la propria qualifica di mero ordinatore secondario di spesa, la mancata equiparazione dei ruoli e, infine, la decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta l’eccezione di prescrizione. Richiamando l’indirizzo del Consiglio di Stato, il collegio afferma che il termine quinquennale decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito connessa al pagamento rateale. Nel caso concreto il dies a quo va individuato nel provvedimento di liquidazione della buonuscita o nell’ultimo mandato di pagamento successivo alla cessazione del servizio.

Manifestamente infondata è anche l’eccezione di decadenza per l’inosservanza del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2. Mancano norme che ne stabiliscano la natura decadenziale. In chiave sistematica, il comma 3 collega la decorrenza del collocamento a riposo al 1° gennaio dell’anno successivo alla domanda: il termine incide solo sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa e costituisce un mero onere per l’interessato. La tesi contraria determinerebbe una irragionevole diversità di trattamento.

Sul merito, il Tribunale aderisce all’indirizzo ormai dominante, favorevole al riconoscimento del beneficio a tutti gli appartenenti alle forze di polizia. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 lascia fermo l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, la cui nozione di forze di polizia comprende gli appartenenti all’ordinamento civile e militare, senza distinzione. Quanto all’ambito oggettivo, la cessazione a domanda fa sorgere il diritto in presenza del duplice presupposto anagrafico e contributivo.

L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che subordina i sei scatti al pagamento della restante contribuzione, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Non regge neppure la difesa dell’I.N.P.S. quale ordinatore secondario di spesa, poiché solo l’ente previdenziale è titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il TFS. Quanto all’equiparazione dei ruoli, l’art. 632 d.lgs. n. 66/2010 detta la corrispondenza tra gradi militari e qualifiche civili. Il ricorso è accolto, con condanna al ricalcolo e agli interessi; esclusa la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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