Recidiva e attenuanti generiche: motivazione ancorata ai precedenti (Cass. pen. Sez. VII n. 28208 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore, escludendo l’aumento di pena, con adeguata motivazione, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo e anche solo sulla base dei precedenti penali. È pertanto inammissibile il ricorso che deduca la violazione di legge e il vizio di motivazione avverso un apparato argomentativo che dia conto di tali profili.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 12 novembre 2025, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, alla pena ritenuta di giustizia.

Con due motivi il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione: il primo in ordine all’applicazione della recidiva, il secondo in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La questione approda così dinanzi alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Sul primo, il Collegio ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore.

A sostegno del principio la Corte ha citato le Sezioni Unite n. 35738 del 27/5/2010, n. 20798 del 24/02/2011, n. 31669 del 23/06/2016, n. 5859 del 27/10/2011 e n. 20808 del 25/10/2018: il giudice esclude l’aumento di pena, con adeguata motivazione, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale.

Nel caso concreto, la Corte di Appello ha spiegato, con percorso argomentativo rispondente a tale principio, che il ricorrente era gravato da precedenti, di cui uno specifico, e che le condotte criminali costituivano espressione di accresciuta pericolosità, in quanto prosecuzione del percorso criminale già avviato.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. I n. 39566 del 16/02/2017) e anche solo sulla base dei precedenti penali (Sez. V n. 43952 del 13/04/2017). I giudici di merito hanno ritenuto che ostassero al riconoscimento i precedenti, anche specifici, e la gravità della condotta di spaccio, comprovata dal rinvenimento di una somma di danaro.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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